Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti. La Corte si esprime sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. La Corte territoriale lo aveva ritenuto responsabile per il reato previsto dall’articolo 334 del codice penale (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro). L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di impugnarla dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando una serie di motivi a sua difesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. La conseguenza non è stata solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma aggiuntiva di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella natura dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte ha osservato che le argomentazioni non erano nuove, ma costituivano semplici “doglianze meramente riproduttive”. In altre parole, l’imputato si era limitato a ripetere le stesse critiche e difese già adeguatamente esaminate e respinte con “corretti argomenti giuridici” dal giudice di merito (la Corte d’Appello).
La Cassazione ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione logica e coerente sia sulla ritenuta responsabilità penale, inclusa la valutazione dell’elemento psicologico del dolo, sia sul trattamento sanzionatorio applicato. Riproporre le medesime questioni in sede di legittimità, senza evidenziare vizi specifici di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione non è una terza chance per riesaminare il merito di una vicenda. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi su precise questioni di diritto, dimostrando dove e come il giudice precedente abbia sbagliato nell’interpretare o applicare una norma giuridica. Presentare un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo non solo è inutile ai fini di un possibile annullamento della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. È quindi essenziale affidarsi a una strategia legale che individui vizi di legittimità specifici e non si limiti a una sterile riproposizione di argomenti già sconfitti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in particolare se sono costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che il ricorrente si limita a ripetere le stesse argomentazioni, critiche e difese già presentate nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove e specifiche questioni sulla violazione della legge o sulla manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37275 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37275 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 334 cod. pen., in conformità con i principi di diritt in tema di dolo, cfr. Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Rv. 270483; pag. 4 sul trattamento sanzioNOMErio);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.