Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Quando i Motivi Sono Solo Apparenti
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi in Cassazione, chiarendo perché la mera riproposizione di argomenti già esaminati conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Torino per il reato previsto dall’art. 493 ter del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione. La difesa ha sollevato tre principali motivi di doglianza: contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità penale, chiedeva una diversa qualificazione giuridica del fatto e lamentava l’eccessività della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso e il concetto di ricorso inammissibile
L’analisi della Corte Suprema si concentra sulla natura dei motivi addotti dal ricorrente, valutandone l’ammissibilità prima ancora del merito.
La Critica alla Responsabilità Penale
I primi due motivi di ricorso mettevano in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione giuridica operata dalla Corte d’Appello. Il ricorrente insisteva sulla non correttezza della motivazione che lo riteneva responsabile e sulla necessità di riqualificare il reato ai sensi dell’art. 640 ter cod. pen. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che tali argomentazioni non erano nuove, ma costituivano una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già discusso e motivatamente respinto nel giudizio di secondo grado. Mancava, quindi, una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza d’appello.
La Contestazione sulla Pena
Il terzo motivo riguardava la presunta eccessività della pena. Il ricorrente contestava la graduazione della sanzione decisa dal giudice di merito. Anche su questo punto, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la motivazione era stata adeguata, facendo riferimento alle modalità della condotta e ai numerosi precedenti penali dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due principi cardine della procedura penale.
In primo luogo, ha stabilito che i motivi di ricorso devono essere specifici. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già presentate e disattese in appello. Il ricorso in Cassazione deve assolvere una funzione critica, ovvero deve individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata, non limitarsi a manifestare un generico dissenso. La ripetizione dei motivi d’appello rende il ricorso ‘apparente’ e, di conseguenza, inammissibile.
In secondo luogo, ha confermato che la valutazione sull’entità della pena, basata sui criteri degli artt. 132 e 133 del codice penale, è un’attività propria del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti. In questo caso, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la propria decisione, considerando la gravità dei fatti e la personalità dell’imputato, elementi che hanno anche portato a escludere la concessione di benefici premiali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una difesa tecnica e mirata nel giudizio di Cassazione. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto delle istanze del ricorrente, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione serve da monito: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, ogni motivo deve essere formulato come una critica puntuale e argomentata alla decisione che si intende impugnare, pena la sua irricevibilità.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti e respinti in appello, senza formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, risultando così solo ‘apparente’.
È possibile contestare l’entità della pena in Corte di Cassazione?
No, la decisione chiarisce che la graduazione della pena è una prerogativa discrezionale del giudice di merito e non è consentita una sua contestazione in sede di legittimità, a meno che la motivazione sia manifestamente illogica o del tutto assente.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30186 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30186 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
letta la memoria depositata, ritenuto che i primi due motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art 493 ter cod. pen. e della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 640 ter cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 6-7 della sentenza impugnata, dove la Corte d’appello ha correttamente motivato relativamente agli elementi costitutivi della condotta illecita contestata), dovendosi gli stess considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti quali le particolari modalità della condotta e i numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravato l’imputato (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata), circostanza che hanno condotto il giudice di merito ad escludere una prognosi di ricaduta nel reato idonea a legittimare l’applicazione di una misura alternativa o altri benefici premiali;
rilevato, pertanto e con assorbimento di quanto contenuto nella memoria, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 02/07/2024