Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, non basta avere ragione: bisogna saperla esporre nel modo corretto. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della semplice ripetizione dei motivi già presentati e respinti nel grado precedente. Questa ordinanza offre uno spunto prezioso per comprendere l’importanza della specificità e della criticità nell’atto di appello.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di invasione di terreni o edifici, previsto dall’articolo 633 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione.
Le sue doglianze si concentravano su due punti principali:
1. L’assenza del requisito della permanenza: secondo la difesa, l’occupazione dell’immobile non aveva quel carattere di stabilità necessario per configurare il reato contestato.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la difesa riteneva che, anche in caso di colpevolezza, il fatto fosse talmente lieve da rientrare nell’ambito dell’articolo 131 bis del codice penale.
La Corte d’Appello aveva già rigettato entrambe le argomentazioni, motivando la propria decisione.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. Si è invece fermata a un livello preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile. Perché? La ragione risiede in un vizio procedurale noto come “pedissequa reiterazione” dei motivi d’appello.
La Cassazione ha osservato che i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una copia di quelli già esposti e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale. Mancava, in sostanza, una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza di secondo grado. Il ricorso si limitava a riproporre le stesse tesi, senza spiegare perché le conclusioni dei giudici d’appello fossero errate.
La Specificità come Requisito Fondamentale
Secondo la Corte, un ricorso, per essere ammissibile, deve assolvere una precisa funzione: quella di una critica strutturata avverso il provvedimento che si intende impugnare. Quando i motivi sono “non specifici ma soltanto apparenti”, come in questo caso, essi non riescono a innescare il controllo di legittimità proprio della Cassazione. Di conseguenza, il ricorso non può essere esaminato.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un principio consolidato: l’appello non è un’occasione per un nuovo giudizio sui fatti, ma un mezzo per controllare la correttezza, logica e giuridica, della decisione precedente. Pertanto, chi ricorre ha l’onere di confrontarsi direttamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, smontandole punto per punto.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva desunto l’intenzione dell’imputato di occupare stabilmente l’immobile dalla circostanza che lo stesso fosse funzionalmente idoneo a garantire una permanenza. Inoltre, aveva negato l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. a causa dei precedenti penali dell’imputato. Il ricorrente, invece di contestare la logicità di queste conclusioni, si è limitato a ripetere le sue tesi originali, ignorando di fatto il percorso argomentativo seguito dai giudici di secondo grado. Questo comportamento processuale ha portato inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi critica e approfondita della sentenza che si contesta. Non è sufficiente riproporre le medesime argomentazioni, sperando in un esito diverso. È necessario costruire un discorso logico-giuridico che metta in luce le eventuali falle, le contraddizioni o gli errori di diritto presenti nella motivazione del giudice precedente. In mancanza di questo sforzo critico, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione, di quelli già discussi e respinti dalla Corte d’Appello, senza presentare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non svolgono la loro funzione tipica di critica argomentata alla decisione precedente. In questo caso, omettevano di confrontarsi con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello, limitandosi a riproporre le stesse tesi.
La presenza di precedenti penali può impedire l’applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
Sì, secondo la decisione analizzata, la Corte ha ritenuto che i precedenti penali a carico dell’imputato fossero un motivo valido per non concedere il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto, confermando la valutazione della Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24928 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24928 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano l’assenza requisito della permanenza necessaria ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 63 pen. e la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in app puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui desume l’intenz dell’imputato di occupare l’immobile dalla circostanza che quest’ultimo era funzionalmen idoneo a garantire una permanenza all’interno dell’abitazione, e ritiene che i precedenti pe a carico dell’imputato non consentano di concedere il beneficio di cui all’art. 131 bis cod. pen.; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente