Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la mera ripetizione di argomenti già trattati nei precedenti gradi di giudizio porti a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa decisione è cruciale per comprendere la funzione del giudizio di legittimità e gli errori procedurali da evitare per non vedere la propria istanza respinta in limine.
I fatti del processo
Il caso riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’art. 474 del codice penale, ovvero l’introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi. L’imputato, non rassegnandosi alla sentenza della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due distinti motivi.
I motivi del ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due punti principali:
1. Insussistenza del reato: Sosteneva che l’elemento oggettivo del reato non sussistesse, poiché i prodotti contraffatti avevano caratteristiche tali da rendere la falsificazione immediatamente riconoscibile ictu oculi, ovvero a colpo d’occhio. A suo dire, la grossolanità della contraffazione escludeva la possibilità di ingannare l’acquirente.
2. Mancata applicazione delle attenuanti e recidiva: Contestava la decisione dei giudici di merito di non concedergli le circostanze attenuanti generiche e, implicitamente, si doleva della gestione della recidiva.
L’analisi della Corte: le ragioni del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e inammissibilità. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
La pedissequa reiterazione dei motivi
Sul primo punto, la Corte ha rilevato come le argomentazioni non fossero altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già stabilito che i prodotti non erano così palesemente falsi da essere riconoscibili immediatamente. La Cassazione ricorda che il ricorso di legittimità deve svolgere una funzione di critica argomentata contro la sentenza impugnata, non può limitarsi a riproporre le stesse difese. Un ricorso che non si confronta specificamente con le motivazioni della decisione precedente è considerato apparente e, di conseguenza, inammissibile.
Attenuanti generiche e novità della censura sulla recidiva
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per due distinte ragioni. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello logica e sufficiente. I giudici di merito avevano negato il beneficio sulla base dei numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato. La Cassazione ribadisce un principio consolidato: il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma può basare la sua decisione su quelli ritenuti decisivi.
In merito alla recidiva, la Corte ha evidenziato un vizio procedurale fatale: la questione non era mai stata sollevata come specifico motivo di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, sancisce l’inammissibilità dei motivi non dedotti in appello. Non è possibile, quindi, presentare per la prima volta in Cassazione una doglianza che doveva essere mossa nel grado precedente.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi cardine del processo penale. In primo luogo, il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Pertanto, un ricorso deve contenere censure specifiche e critiche contro la sentenza impugnata, non una semplice riproposizione di tesi già vagliate. In secondo luogo, il principio devolutivo dell’appello impone che le questioni siano sollevate nei gradi di merito competenti. Introdurre nuove censure direttamente in Cassazione comprometterebbe la struttura del processo e le garanzie difensive.
le conclusioni
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria conferma il rigore con cui la Corte di Cassazione valuta i requisiti di ammissibilità. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici, critici e proceduralmente corretti. Per i cittadini, è la conferma che l’accesso alla giustizia è regolato da norme precise, volte a garantire l’efficienza e la coerenza del sistema giudiziario, evitando abusi dello strumento processuale.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato una ‘pedissequa reiterazione’?
Un motivo di ricorso è considerato tale quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio (es. in appello), senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione l’esclusione della recidiva?
No, la Corte ha stabilito che non è consentito sollevare in sede di legittimità una censura che non sia stata precedentemente dedotta come motivo di appello. L’art. 606, comma 3, c.p.p. prescrive questa regola a pena di inammissibilità.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e sfavore dell’imputato?
No, secondo il principio affermato dalla Corte, è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego, faccia riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi o comunque rilevanti (in questo caso, i numerosi precedenti penali), senza essere obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento dedotto dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24918 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24918 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussiste dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 474 cod. pen., è indeducibile perché fonda motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che i prodotti cont avevano caratteristiche tali da rendere la falsificazione non immediatamente riconoscibile ictu oculi;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, i quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione del circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamen infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella qual evidenziano i numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato, consider anche il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che il medesimo motivo, nella parte in cui denuncia l’omessa esclusione della recidiva, no è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previame dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’ar 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportat nella sentenza impugnata a pagina 3, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore