Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37266 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37266 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 03/04/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 03/04/2025, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino del 20/03/2023 che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all’art. 10 d. lgs. 74/2000.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione dell’articolo 10 d. lgs. 74/2000 e vizio di motivazione in relazione alla non totale impossibilità di ricostruire i movimenti e il volume degli affari della azienda.
Il ricorso Ł inammissibile in quanto, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (v. pag. 6 sentenza), il ricorrente si limita a riproporre pedissequamente in sede di legittimità di doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale (v. pagg. 5-8 della sentenza gravata) e, prima di lei, dal Tribunale.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217).
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione Ł, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioŁ con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si
Ord. n. sez. 15249/2025
CC – 31/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale Ł previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente «attaccato», lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, Ł di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
Scendendo in concreto, la sentenza impugnata chiarisce alle pagg. 4-5 che, in tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando Ł necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante ( ex plurimis , Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, COGNOME, Rv. 275005 – 01; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365 – 01), come occorso nel caso di specie.
Il ricorso, in via meramente perplessa e ipotetica, si limita ad affermare che le informazioni mancanti avrebbero potuto acquisirsi mediante semplici PEC inviate ai clienti, difettando della necessaria specificità e limitandosi a reiterare doglianze motivatamente respinte.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 31/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME