Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale capire che non si tratta di un nuovo processo. La Suprema Corte non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento (Ordinanza n. 18991/2024) offre un chiaro esempio di come un appello possa essere bloccato sul nascere, risultando in un ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi presentati sono una semplice fotocopia di quelli già discussi e respinti nei gradi precedenti, senza sollevare nuove e specifiche questioni di diritto.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso in esame riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato di appropriazione indebita, previsto dall’articolo 646 del codice penale. Non accettando la sentenza di condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la violazione di legge e la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. In particolare, il ricorso mirava a rimettere in discussione l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione di appropriarsi del bene altrui.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di questa decisione è tanto tecnica quanto fondamentale nel nostro sistema processuale: il ricorso era basato su motivi che si risolvevano in una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati in appello.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte Suprema ha ribadito un principio cardine: il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti, compiti che spettano ai giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Di conseguenza, le “mere doglianze in punto di fatto”, cioè le lamentele sulla ricostruzione degli eventi, non sono ammesse in questa sede. Il ricorso, invece di criticare la logica giuridica della sentenza d’appello, tentava di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, superando i limiti imposti dalla legge.
Le Motivazioni Dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha specificato che i motivi del ricorso erano non solo ripetitivi, ma anche “non specifici ma soltanto apparenti”. Questo significa che, pur essendo stati formulati, non assolvevano alla loro funzione tipica: quella di una critica argomentata e puntuale contro le ragioni della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva già ampiamente motivato (nelle pagine 3-4 della sua sentenza, come richiamato dalla Cassazione) la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita. Il ricorso non ha saputo contrapporre a quella motivazione una critica giuridicamente valida, limitandosi a riproporre argomenti già vagliati e respinti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende ricorrere in Cassazione. La presentazione di un ricorso non può essere un tentativo di ottenere un terzo processo nel merito. È necessario formulare motivi di ricorso specifici, che attacchino la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione, senza limitarsi a ripetere argomenti fattuali. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di costi: il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, quindi, rafforza il principio di specificità dei motivi e il ruolo deflattivo della Corte di Cassazione, volta a selezionare solo le questioni di diritto meritevoli di esame.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una “pedissequa reiterazione” (una mera ripetizione) di quelli già discussi e respinti dalla Corte d’Appello, e si limitavano a contestazioni sui fatti, non consentite in sede di Cassazione.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono “non specifici ma soltanto apparenti”?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non svolgevano la funzione di una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, ma si limitavano a generiche lamentele fattuali, rendendoli di fatto inefficaci.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18991 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo, con cui si contesta la violazione di legge in relazione all’art. 646 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è indeclucibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito – si vedano le pagg. 3-4 ove si è evidenziata la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita -, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Pres COGNOME nte