Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega Quando i Motivi sono Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 14567/2024 offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere rigettata ancor prima di un esame nel merito. Il caso in esame dimostra l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, confermata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza del 30 giugno 2023. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
L’imputato ha contestato la sentenza d’appello lamentando un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. In particolare, ha sostenuto:
1. L’inutilizzabilità delle dichiarazioni che aveva reso nell’immediatezza dei fatti.
2. La mancata riqualificazione del reato da ricettazione alla fattispecie meno grave di incauto acquisto.
Questi argomenti erano già stati presentati e analizzati dalla Corte d’Appello, che li aveva respinti con una motivazione dettagliata.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, analizzando il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (la colpevolezza dell’imputato o la corretta qualificazione del reato), ma si ferma a un livello procedurale precedente. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non possedevano i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminati.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma estremamente chiara. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello. In altre parole, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse identiche censure, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza della Corte d’Appello che le aveva respinte.
La Cassazione ha evidenziato come la Corte di merito avesse già risposto puntualmente a tali questioni con una motivazione “esente da vizi logici e giuridici”. Presentare nuovamente gli stessi argomenti, senza spiegare perché la risposta del giudice d’appello sarebbe stata errata o illogica, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul fatto, cosa non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso inammissibile è stato dichiarato tale per la sua intrinseca genericità e mancanza di specificità.
Le Conclusioni
La pronuncia ha conseguenze pratiche significative. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza di condanna diventi definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi meramente dilatori o palesemente infondati. La decisione ribadisce un principio cruciale per gli avvocati e gli imputati: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico che individua vizi specifici nella sentenza impugnata, non una semplice riproposizione di difese già valutate e respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e costituivano una mera ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’appello, la cui motivazione è stata ritenuta esente da vizi logici o giuridici.
Quali erano le principali argomentazioni dell’imputato?
L’imputato contestava la sua responsabilità per il delitto di ricettazione, sosteneva l’inutilizzabilità di alcune sue dichiarazioni e chiedeva che la sua condotta fosse riqualificata nel reato meno grave di incauto acquisto.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14567 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni nell’immediatezza dei fatti e la mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di incauto acquisto, sono privi di specificità poiché fondati su generic profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.