Ricorso Inammissibile: Quando la Ripetizione dei Motivi Blocca la Cassazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando l’atto si limita a essere una mera fotocopia dei motivi già presentati in appello. Questa ordinanza offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare critiche specifiche e pertinenti.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una presunta ‘illogicità motivazionale’ da parte della Corte d’Appello. Nello specifico, le sue doglianze si concentravano su due punti: la valutazione della sussistenza della condotta violenta e il travisamento del volto. L’imputato sosteneva che i giudici di merito avessero interpretato erroneamente le prove a sua disposizione.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto seccamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa della natura e della funzione del ricorso per cassazione. I giudici hanno evidenziato come i motivi proposti non fossero altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale. Invece di sollevare una critica di legittimità, l’imputato chiedeva, di fatto, una diversa lettura dei dati processuali e una ricostruzione alternativa dei fatti, operazioni precluse in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha articolato le sue motivazioni su alcuni pilastri giuridici di grande importanza.
In primo luogo, ha sottolineato la differenza sostanziale tra una semplice ‘illogicità’, genericamente lamentata dal ricorrente, e la ‘manifesta illogicità’, unico vizio che può essere censurato in Cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale. La manifesta illogicità è un vizio così evidente da poter essere rilevato ictu oculi, ovvero a colpo d’occhio, senza la necessità di un nuovo esame del merito. Un’argomentazione che si limita a proporre una lettura alternativa delle prove non raggiunge questa soglia.
In secondo luogo, richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza Jakani, 2000), la Corte ha ribadito il divieto per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo ruolo non è quello di un terzo grado di merito, ma di custode della corretta applicazione della legge.
Infine, i giudici hanno constatato che la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici. I giudici di merito avevano, infatti, congruamente valorizzato le prove che dimostravano sia l’uso della forza fisica da parte dell’imputato per assicurarsi la refurtiva, sia la circostanza che avesse agito con il volto camuffato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: presentare un ricorso per cassazione richiede una tecnica giuridica raffinata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario individuare e argomentare specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o una contraddizione logica palese e insanabile nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti si traduce non solo in un ricorso inammissibile, ma anche nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, aggravando la posizione del ricorrente.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se, come nel caso di specie, si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza formulare una specifica critica di legittimità, ma chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove e dei fatti.
Qual è la differenza tra ‘illogicità’ e ‘manifesta illogicità’ della motivazione?
Per la Corte di Cassazione, la semplice ‘illogicità’ non è sufficiente per annullare una sentenza. È necessaria la ‘manifesta illogicità’, ovvero un vizio del ragionamento del giudice così grave ed evidente da essere riconoscibile a prima vista, senza dover riesaminare l’intero materiale probatorio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto definitivo del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32815 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32815 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta l’illogi motivazionale in relazione alla sussistenza della condotta violenta e travisamento del volto, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quel dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendos stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti;
considerato, peraltro, che i motivi sollecitano una diversa lettura dei d processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, operazione dell’appello, ma non formulano una critica di legittimità, come reso evidente dall generico (ed errato) richiamo alla ‘illogicità’ della motivazione, che non standard di critica di legittimità previsto dall’art. 606, comma 1, lettera e) solo la manifesta illogicità (e non ‘mera’, ‘sola’ o ‘semplice’ illogicità), c rilevabile ictu °cui/ può giustificare l’intervento di questa Corte, stante preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione d risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, S n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicita ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridi ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ove i giudici di ap hanno congruamente valorizzato le risultanze probatorie ritenute idonee comprovare, da un lato, l’uso della forza fisica da parte dell’imputat assicurarsi il possesso della refurtiva e la successiva impunità e, dall’a circostanza che lo stesso avesse il volto camuffato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.