Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi d’Appello
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più comuni ma spesso meno compresi del giudizio di Cassazione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha nuovamente chiarito i confini del proprio sindacato, sottolineando come la semplice riproposizione dei motivi già discussi e respinti in appello non costituisca un valido atto di impugnazione. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni di tale rigore procedurale.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di usura, previsto dall’art. 644 del codice penale. Contro questa sentenza, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, le argomentazioni presentate non erano nuove, ma si limitavano a ricalcare quelle già esposte e puntualmente respinte dai giudici d’appello.
La Decisione della Corte: Dichiarato il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il ricorso per Cassazione deve svolgere una funzione di critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, non può essere una mera ripetizione delle difese precedenti. Un ricorso che non si confronta con le motivazioni della sentenza di secondo grado è considerato non specifico e, quindi, inammissibile. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Funzione del Ricorso per Cassazione
La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità ha una funzione ben precisa: verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e priva di vizi. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono riesaminare le prove o ricostruire diversamente i fatti. Il ricorso deve individuare errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata, non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il fulcro della decisione risiede nella preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. La Corte non può ‘saggiare la tenuta logica’ della pronuncia confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Nel caso specifico, i giudici d’appello avevano adeguatamente motivato la sussistenza dell’accordo usurario e degli elementi del reato, basandosi su precise risultanze probatorie. Tentare di ottenere una nuova valutazione di tali elementi in Cassazione è un’operazione non consentita dalla legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso ma fondamentale per il corretto funzionamento del sistema giudiziario. Chi intende proporre ricorso per Cassazione deve elaborare motivi nuovi e specifici, che attacchino direttamente la logica giuridica della sentenza di appello. La pedissequa reiterazione delle stesse argomentazioni è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese. Per i legali, ciò significa che la redazione del ricorso richiede uno studio approfondito e critico della decisione impugnata, volto a scovare veri vizi di legittimità e non a sperare in un improbabile riesame dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si risolveva nella ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già dedotto in appello e disatteso dalla corte di merito, omettendo di svolgere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
La Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, né può effettuare una diversa ricostruzione storica dei fatti o dare un diverso giudizio sull’attendibilità delle prove. Il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32812 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32812 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria (dep. 30 giugno 2025) di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 644 cod. pen., non è deducibile in questa sede perché si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto dedotto in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora considerare il motivo non specifico ma soltanto apparenti, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, inoltre, che il motivo di ricorso che solleciti una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ove i giudici di appello hanno evidenziato le risultanze probatorie dalle quali deriva la dimostrazione dell’accordo usurario e della conseguente sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie di reato contestata alla ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.