Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce il Divieto di Ripetere le Stesse Censure
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente. È fondamentale che i motivi del ricorso si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte. Questa decisione offre spunti importanti sulla corretta tecnica di redazione degli atti di impugnazione e sui limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Condanna per Furto Aggravato
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato, commesso di notte, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, la difesa contestava la determinazione del trattamento sanzionatorio e, soprattutto, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. Il fulcro della decisione risiede in un punto cruciale del diritto processuale: un ricorso di legittimità non può essere una semplice riproposizione delle stesse doglianze già sollevate davanti al giudice d’appello.
La Corte ha osservato che i motivi presentati erano una copia di quelli già dedotti in precedenza, senza alcun reale confronto con le argomentazioni logiche e coerenti con cui la Corte d’Appello aveva motivato la propria decisione. Questo approccio rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità e per l’assenza di una critica mirata al provvedimento impugnato.
Le Motivazioni della Sentenza Impugnata
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione esauriente e logica per le sue scelte. In primo luogo, la pena inflitta era già stata fissata nel minimo edittale, ovvero il livello più basso consentito dalla legge per quel reato. In secondo luogo, il riconoscimento delle attenuanti generiche era stato negato a causa di elementi ostativi ben precisi: le plurime condanne precedenti riportate dal ricorrente e l’assenza di qualsiasi elemento positivo da valorizzare per giustificare un’ulteriore mitigazione della pena. La decisione di appello, quindi, non era né illogica né immotivata, ma ben ancorata ai fatti e alla storia personale dell’imputato.
Le Conclusioni della Suprema Corte
Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Il principio che emerge è chiaro: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Un ricorso che ignora questo presupposto, limitandosi a ripetere argomenti già respinti, è destinato a fallire.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era meramente riproduttivo delle censure già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno impedito il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato giustificato dalla Corte d’Appello sulla base delle plurime condanne precedenti a carico del ricorrente e dell’assenza di elementi positivi che potessero giustificare un’ulteriore mitigazione della pena, già determinata nel minimo edittale.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva dell’imputato e l’obbligo per quest’ultimo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13494 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13494 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 21.6.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Livorno in ordine al reato di cui all’art. 624 e 625 comma 1 n. 2 cod. pen commesso in Livorno nella notte tra il 13 e il 14 novembre 2019.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenunati generiche, è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di censura già dedotta, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di Appello, con una motivazione logica e coerente, ha dato atto che la pena era stata determinata nel minimo edittale e che ostavano al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze ex art. 62 bis cod. pen. le plurime condanne riportate dal ricorrente e l’assenza di elementi da valorizzare nel senso dalla ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024