Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega Quando l’Appello è Solo una Ripetizione
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sui limiti e le condizioni di ammissibilità dei ricorsi. Spesso si crede che ogni grado di giudizio sia un’opportunità per ridiscutere l’intera vicenda, ma non è così. La Suprema Corte ha ribadito con forza un principio cardine: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte, senza muovere critiche specifiche e pertinenti alla decisione impugnata. Esaminiamo il caso per capire meglio.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di rapina, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La difesa contestava la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, basando l’impugnazione su tre motivi principali: l’errata acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa, la valutazione della sua responsabilità e la mancata applicazione di una circostanza attenuante.
I Motivi del Ricorso: una Strategia Difensiva Debole
La strategia difensiva si articolava su tre punti chiave:
1. Acquisizione delle testimonianze: La difesa sosteneva che le dichiarazioni della vittima, divenuta irreperibile, non potessero essere utilizzate perché le ricerche per rintracciarla erano state incomplete.
2. Ricostruzione dei fatti: L’imputato contestava la motivazione della sentenza d’appello riguardo la sua colpevolezza, proponendo una diversa lettura degli elementi di prova, come i tabulati telefonici e il riconoscimento di un’autovettura.
3. Circostanze attenuanti: Si lamentava la mancata applicazione dell’attenuante per il contributo di minima importanza all’azione criminale e il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, ritenuto sfavorevole.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato ciascun motivo e ha concluso per la totale inammissibilità del ricorso. I giudici hanno smontato la strategia difensiva, evidenziando come ogni motivo fosse privo dei requisiti necessari per essere esaminato nel merito. Vediamo perché.
Analisi dei Motivi di Inammissibilità
Il primo motivo è stato considerato una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto e puntualmente respinto in appello. La Corte d’Appello aveva già spiegato in modo esauriente le ragioni per cui la testimonianza era stata legittimamente acquisita ai sensi dell’art. 512 c.p.p.: erano state svolte ricerche, era stata accertata l’irreperibilità sul territorio nazionale, era impossibile individuare la nuova residenza all’estero e non c’erano prove di una sottrazione volontaria all’esame. Riproporre la stessa identica questione senza criticare specificamente tale motivazione rende il motivo inammissibile.
Il secondo motivo è stato qualificato come una semplice “doglianza in punto di fatto”. Il ricorrente non contestava un errore di diritto, ma cercava di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove, un’operazione che esula dai poteri della Suprema Corte. I giudici di legittimità non possono sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, cosa che in questo caso non è stata ravvisata.
Infine, anche il terzo motivo è stato giudicato “reiterativo e generico”. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente sia sulla valutazione del contributo dell’imputato, sia sul bilanciamento delle circostanze, basandosi sulle modalità del fatto e sulla sua gravità. Il ricorso si limitava a esprimere un dissenso generico, senza individuare vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Il suo scopo non è riesaminare i fatti, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, un ricorso è ammissibile solo se denuncia vizi specifici della sentenza impugnata, come la violazione di legge o un difetto di motivazione che sia evidente e decisivo. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse difese già vagliate nei gradi precedenti, o che chiede una diversa lettura delle prove, si traduce inevitabilmente in un ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario articolare censure precise, che colpiscano la coerenza logico-giuridica della sentenza impugnata, e non limitarsi a riproporre argomenti già sconfitti. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, come in questo caso, quantificata in tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello, oppure costituivano critiche sulla ricostruzione dei fatti, che non sono ammesse nel giudizio di Cassazione.
È possibile utilizzare in un processo le dichiarazioni di un testimone che non si riesce a trovare?
Sì, a determinate condizioni. La Corte ha confermato che se le ricerche per rintracciare il testimone sono state adeguatamente svolte e ne hanno accertato l’irreperibilità, e non vi è prova di una sua volontaria sottrazione all’esame, le sue precedenti dichiarazioni possono essere legittimamente acquisite e utilizzate come prova ai sensi dell’art. 512 del codice di procedura penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13176 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la corret dell’acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., sebb ricerche per il rintraccio del testimone siano state incomplete, è fondato su motivi ch risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatt dalla sentenza impugnata (pagg. 5 e 6), che ha specificato il contenuto delle ricerche svol l’accertata irreperibilità sul territorio nazionale, l’impossibilità di individuare il luog dove si era trasferita la vittima e l’assenza di precedenti formali citazioni della stessa testimone, insieme di dati considerati e valutati per escludere la volontaria sottraz all’esame;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazi posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di rapina, n consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto fatto tese a ricostruire diversamente l’accaduto, peraltro senza adeguato e completo confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha specificato il contenuto e la portata degl elementi di riscontro (tracciati estratti dai tabulati; indicazioni della vittima sull’uso dei rapiNOMEri di una vettura, corrispondente per modello e colore ad altra vettura risul nella disponibilità del ricorrente);
che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione de circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e il giudizio di bilanciamento opera reiterativo e generico, in presenza di una motivazione del giudice di merito esente da eviden illogicità e correttamente ancorata alla valutazione sia del contributo assicurato all’a predatoria, sia dell’insussistenza delle condizioni per riconoscere alle attenuanti conces carattere di prevalenza, valutate le modalità del fatto e la gravità delle conseguenze;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Consig re estensore
Il Presidepte