Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente essere in disaccordo. È fondamentale presentare argomentazioni nuove e specifiche. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di una semplice ripetizione dei motivi già discussi in appello, delineando i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto e il Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando una serie di censure che spaziavano dalla violazione di legge al vizio di motivazione. In particolare, venivano contestati aspetti come la mancata assunzione di prove ritenute decisive, l’errata applicazione di norme penali sostanziali, il mancato riconoscimento di cause di giustificazione e di circostanze attenuanti, e l’eccessività della pena inflitta.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha dichiarato integralmente inammissibile. La ragione di fondo, comune a quasi tutti i motivi presentati, era la loro natura meramente ripetitiva. L’imputato, infatti, non aveva formulato una critica puntuale e argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si era limitato a riproporre le stesse identiche questioni già esaminate e respinte nel secondo grado di giudizio.
Il Principio della “Pedissequa Reiterazione” e il Ricorso inammissibile
La Corte ha ribadito un principio consolidato: un ricorso è inammissibile quando si risolve in una “pedissequa reiterazione” dei motivi d’appello. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le medesime argomentazioni sperando in un esito diverso. La sua funzione è quella di sottoporre a critica la decisione di secondo grado, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. Se il ricorso omette questa funzione critica, diventa un atto apparente, non specifico, e come tale inammissibile. Il ricorrente deve spiegare perché la risposta del giudice d’appello è stata sbagliata, non semplicemente riaffermare la propria tesi.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
In relazione ad alcuni motivi, la Corte ha sottolineato un altro aspetto cruciale: i limiti del proprio potere di valutazione. La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti o delle prove a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria. Non può, ad esempio, confrontare la ricostruzione del giudice con modelli di ragionamento alternativi per vedere quale sia più convincente. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse esente da vizi logici, rendendo inammissibile ogni tentativo di sollecitare una nuova valutazione del merito.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
Infine, per quanto riguarda le censure sull’entità della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti, la Cassazione ha ricordato che tali decisioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Finché il giudice esercita questo potere in modo motivato, facendo riferimento ai criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo), la sua scelta non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso esaminato, la motivazione sul punto è stata giudicata congrua e priva di illogicità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base di principi procedurali consolidati. In primo luogo, la maggior parte dei motivi di ricorso è stata considerata una mera riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, mancando così del requisito di specificità richiesto per l’impugnazione. In secondo luogo, le censure relative alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti sono state ritenute un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio di merito, precluso in sede di legittimità. La Corte ha verificato che la motivazione della sentenza impugnata era logica e coerente. Infine, le doglianze sulla quantificazione della pena sono state respinte poiché la decisione rientrava nella discrezionalità del giudice di merito, il quale aveva fornito una motivazione adeguata e conforme alla legge.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico e Argomentato
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale sulla tecnica di redazione delle impugnazioni. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente ripetere le proprie ragioni. È indispensabile costruire una critica mirata e argomentata contro la sentenza di secondo grado, dimostrando dove e perché il giudice d’appello ha commesso un errore di diritto o ha sviluppato un ragionamento illogico. In assenza di questo sforzo critico, il ricorso inammissibile è l’esito più probabile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile, tra le altre ragioni, quando si limita a ripetere pedissequamente i motivi già presentati e respinti in appello, senza svolgere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata. È inoltre inammissibile se chiede alla Corte una nuova valutazione dei fatti, che è compito dei giudici di merito.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità: controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza, ma non può entrare nel merito della ricostruzione fattuale.
Cosa succede se i motivi del ricorso sono una semplice ripetizione di quelli dell’appello?
Se i motivi del ricorso sono una semplice ripetizione (pedissequa reiterazione) di quelli già disattesi dalla Corte d’Appello, il ricorso viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità. Il ricorrente non assolve al suo onere di criticare la sentenza impugnata, rendendo l’atto inidoneo a investire la Corte della questione. Questo comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3986 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3986 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 06/07/1957
avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata assunzione di prova dec non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano le della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto a in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione dell’art. 120 cod. improcedibilità dell’azione penale è inammissibile, poiché anch’esso reiterativo proposti in appello (si vedano le pagg. 10-11) e generico per indeterminatezza perché requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi ch alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di indi rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso ,che contesta violazione di legge e vizio di mo in relazione all’art. 633 cod. pen. non è consentito dalla legge, stante la preclusione di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processua compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia po sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed e altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 13-14-15-16) facendo applicazione di argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza d ritenuto che il quarto ed il quinto motivo di ricorso che contestano rispettivamente il riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen. e la mancata applicazione de dell’art. 131-bis cod. pen. sono inammissibili perché fondati su motivi che si riso pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal merito (si vedano le pagg 17-18 della sentenza impugnata), i quali omettono di asso tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il sesto motivo di ricorso che lamenta il mancato riconoscimento circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen. non è consentito in sede di è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 19 della sentenza impugnata) motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il din concessione delle attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale v ritenuto che il settimo e l’ottavo motivo di ricorso che contestano l’eccessività del la condanna alle spese processuali non sono consentiti dalla legge in sede di legittimi manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprud graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previs circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrez giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 1 che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attrav congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particola 20 della sentenza impugnata);
rilevato che, in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con con del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 Ottobre 2024.