Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di “Copia-Incolla”
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio, ma un controllo di legittimità. Quando un ricorso si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti, la conseguenza è una sola: la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo provvedimento analizza proprio un caso di questo tipo, offrendo spunti importanti sulla distinzione tra rapina e violenza privata e sui criteri per la concessione dell’attenuante del danno di lieve entità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per rapina aggravata e tentata violenza privata. L’imputato, dopo aver commesso la rapina, aveva rivolto ulteriori minacce alla vittima. In sede di appello, la Corte territoriale aveva confermato la sua responsabilità per entrambi i reati. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali.
L’Appello e il ricorso inammissibile in Cassazione
L’imputato contestava la decisione della Corte d’Appello su due fronti, che però sono stati giudicati dalla Suprema Corte come una semplice riproposizione di argomenti già vagliati e motivatamente respinti.
Primo Motivo: Violenza Privata vs. Rapina
Il ricorrente sosteneva che il reato di tentata violenza privata dovesse essere “assorbito” in quello più grave di rapina aggravata. A suo dire, le minacce non erano un fatto autonomo, ma parte integrante della condotta criminosa della rapina. La Corte d’Appello aveva già chiarito che le minacce costituivano un post factum, ovvero un’azione successiva e distinta, avvenuta quando la rapina si era già perfezionata.
Secondo Motivo: L’Attenuante del Danno di Speciale Tenuità
Il secondo motivo di ricorso contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p., relativa al danno di speciale tenuità. L’imputato riteneva che il pregiudizio economico fosse minimo. Anche in questo caso, la Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione dettagliata, basata su consolidata giurisprudenza.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, evidenziando come entrambi i motivi fossero una pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello. Gli Ermellini hanno sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse tesi.
Nel merito, la Corte ha confermato la correttezza del ragionamento dei giudici d’appello:
1. Sulla violenza privata: Le minacce successive alla consumazione della rapina costituiscono un reato autonomo. Non sono funzionali all’impossessamento del bene (che è già avvenuto), ma rappresentano un’offesa distinta all’autodeterminazione della vittima. Pertanto, non possono essere assorbite nel reato di rapina.
2. Sull’attenuante: La Corte ha ribadito il principio secondo cui la valutazione del danno di speciale tenuità non si limita al mero valore economico della cosa sottratta. È necessario considerare il pregiudizio complessivo arrecato alla persona offesa con l’intera azione criminosa, inclusi eventuali danni ulteriori. Solo un pregiudizio complessivo “lievissimo” e “pressoché irrilevante” può giustificare la concessione dell’attenuante.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è una terza opportunità per ridiscutere i fatti, ma un rigoroso controllo sulla corretta applicazione della legge. La mera riproposizione di argomenti già respinti, senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza precedente, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione chiarisce inoltre due importanti concetti di diritto penale sostanziale: la natura autonoma dei reati commessi come post factum e la necessità di una valutazione globale del danno per il riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a essere una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione di motivi già presentati e motivatamente respinti nel giudizio di appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
Le minacce fatte dopo una rapina costituiscono un reato separato?
Sì. Secondo la sentenza, le minacce che integrano il reato di violenza privata, se commesse dopo che il reato di rapina si è già perfezionato, costituiscono un ‘post factum’ autonomo e non vengono assorbite dal reato di rapina.
Come si valuta l’attenuante del danno di speciale tenuità?
La valutazione non si limita al solo valore economico della cosa sottratta. È necessario considerare il valore complessivo del pregiudizio arrecato alla vittima con l’intera azione criminosa, includendo anche i danni ulteriori. Solo se il pregiudizio totale è ‘lievissimo’ e di valore economico ‘pressoché irrilevante’ può essere concessa l’attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11484 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il mancato assorbimento della tentata violenza privata nella fattispecie di rapina aggravata, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che la Corte d’appello con congrua motivazione ha argomentato diffusamente in ordine a tutti gli elementi costitutivi del reato di violenza privata, costituendo l minacce un post factum autonomo rispetto il reato di rapina già perfezionatosi;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, si veda, in particolare, pag. 7, ove la Corte ha correttamente fatto applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell’accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res” (Sez 5, sentenza n. 24003 del 14/1/2014, Rv. 260201);
ritenuto che la memoria del 19 gennaio 2024, nulla aggiunge di decisivo ai fini dello scrutinio di inammissibilità del ricorso;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere E tensore COGNOME
Il Presidente