Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce lo Stop ai Motivi Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e novità argomentativa. Quando un appello si limita a riproporre le stesse censure già respinte nei gradi precedenti, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile. Con l’ordinanza n. 11486 del 2024, la Suprema Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, offrendo importanti spunti sulla corretta redazione degli atti difensivi nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: La Contestazione della Responsabilità e delle Attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La difesa aveva articolato l’impugnazione su due principali motivi. Il primo contestava la correttezza della motivazione che aveva portato al giudizio di responsabilità penale. Il secondo, invece, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati ritenuti dalla Cassazione non meritevoli di accoglimento, portando a una declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, che limitano il giudizio di legittimità al solo controllo della corretta applicazione della legge, escludendo una nuova valutazione del merito dei fatti.
Il Primo Motivo: La Critica alla Valutazione della Responsabilità
La Suprema Corte ha definito il primo motivo come una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già esposte e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato che un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano fondato la condanna su “precisi e gravi elementi individualizzanti” che dimostravano la partecipazione consapevole dell’imputato a un contesto di evidente illegalità, escludendo così una sua presenza meramente casuale o alternativa. L’assenza di dichiarazioni a discolpa da parte dell’imputato ha ulteriormente rafforzato questa conclusione.
Il Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti è un giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è, come in questo caso, esente da palesi illogicità. Viene richiamato il principio secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è tenuto a considerare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura del giudizio di Cassazione. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare le prove, ma di una sede di legittimità dove si valuta se i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di diritto e se le loro motivazioni siano logiche e non contraddittorie. Un ricorso che tenta di ottenere una nuova e diversa lettura dei fatti, senza evidenziare vizi di legge o illogicità manifeste, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile. La specificità dei motivi è un requisito essenziale: il ricorrente deve spiegare perché la decisione impugnata è sbagliata in diritto, non semplicemente perché non condivide la valutazione dei fatti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito per la pratica forense. La redazione di un ricorso per Cassazione deve superare la semplice riproposizione dei motivi d’appello e concentrarsi sull’individuazione di specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata. Insistere su argomentazioni già valutate e respinte, senza una critica mirata alla struttura logico-giuridica della decisione, si traduce non solo in un esito sfavorevole ma anche in un’ulteriore condanna economica per il ricorrente. La sentenza rafforza l’idea che l’accesso alla Suprema Corte è riservato a questioni di puro diritto e non può trasformarsi in un’ulteriore istanza di merito.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato una semplice ripetizione e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso viene considerato una ‘pedissequa reiterazione’, e quindi inammissibile, quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Perché la Cassazione ha respinto la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche?
La Corte ha respinto la richiesta perché la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione del giudice precedente non presenti evidenti illogicità. In questo caso, la motivazione è stata ritenuta logica e sufficiente.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11486 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pp. 3 e 4, ove si sono motivatamente indicate le ragioni che portano ad escludere una diversa ricostruzione della vicenda), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso a fronte, peraltro, dell’indicazione da parte dei giudici di merito di precisi e gravi elementi individualizzanti a corredo della compartecipazione punibile del ricorrente, per come ricavato dal dato della presenza in un contesto descrittivo di chiara ed evidente valenza illecita che ne esclude una lettura alternativa e casuale (v. pp. 3 e 4) stante anche l’assenza di indicazioni provenienti al riguardo dall’imputato ex artt. 190 e 495 c. 2 c.p.p.;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano, pag.4 e 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
t4. 4 9 Il Pre ‘dente