Ricorso Inammissibile: Quando la Difesa è una Semplice Ripetizione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in sede di legittimità non può essere una semplice fotocopia delle argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito. Quando ciò accade, la conseguenza è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche per il proponente. Il caso in esame riguardava una condanna per istigazione alla corruzione impropria.
I Fatti di Causa
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello per il reato di istigazione alla corruzione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua linea difensiva si basava principalmente su due punti: l’asserita inoffensività della sua condotta e la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale. In sostanza, l’imputato sosteneva che il suo comportamento non avesse realmente leso alcun bene giuridico e che, in ogni caso, fosse talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. I giudici non sono entrati nel vivo delle argomentazioni difensive, poiché hanno riscontrato un vizio preliminare che ne ha impedito l’analisi nel merito. La Corte ha stabilito che i motivi proposti erano “meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito”.
Le Motivazioni: il ricorso inammissibile per genericità e ripetitività
La motivazione dell’ordinanza è un chiaro monito sulla funzione e sui limiti del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le stesse prove o le stesse tesi per ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti.
Nel caso specifico, la Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse già risposto in modo:
* Giuridicamente corretto e puntuale: le doglianze difensive erano state affrontate e smontate con argomenti conformi al diritto.
* Coerente e logico: le conclusioni dei giudici di merito erano basate su un’analisi non contraddittoria delle prove acquisite, come le relazioni di servizio redatte dal soggetto qualificato coinvolto.
In particolare, la Corte d’Appello aveva già motivato adeguatamente sulla configurabilità del reato contestato, sulla sua concreta offensività e sulla non applicabilità dell’art. 131 bis c.p., sottolineando la particolare “intensità del dolo” che caratterizzava la condotta dell’imputato. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime questioni senza sollevare reali vizi di legittimità (come un errore di diritto o un vizio logico manifesto della motivazione). Questa strategia ha portato inevitabilmente alla dichiarazione di ricorso inammissibile.
Conclusioni
La decisione in commento rafforza il principio secondo cui il ricorso per Cassazione deve essere specifico e mirato a criticare la legalità della decisione impugnata, non a sollecitare una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. La mera riproposizione delle difese di merito si traduce in un atto non consentito dalla legge, che comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Un esito che sottolinea l’importanza di calibrare attentamente la strategia difensiva nel passaggio al giudizio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una mera ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza individuare specifici vizi di legittimità o errori di diritto nella sentenza impugnata.
In questo caso, perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
La causa di non punibilità non è stata applicata a causa della argomentata “intensità del dolo” dell’imputato, come già stabilito dai giudici di merito. La Corte di Cassazione ha ritenuto questa motivazione adeguata e immune da vizi logici.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10727 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10727 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME) COGNOME NOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell’interesse del ricorrente, con la quale è stata ribadita, in particolare,, l’addotta inoff della condotta;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al diverso portato delle due relazioni di servizio redatte dal soggetto qualificato (si veda pag 4, dal penul capoverso), alla configurabilità dell’ipotesi di reato contestata ( in termini di istigazi corruzione impropria susseguente, apprezzandone anche la offensività precipua della condotta : si veda il § 5, con particolare riguardo alle considerazioni spese alla pagina 8, dal t capoverso), alla non applicabilità alla specie della causa di non punibilità di cui all’art. 131 (in ragione della argomentata intensità del dolo: si veda pagina 9, secondo capoverso del § 6)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 febbraio 2024.