Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’azione da prendere alla leggera. La recente ordinanza n. 10001/2024 della Corte Suprema ce lo ricorda, stabilendo che un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo degli argomenti già respinti in appello non solo non verrà esaminato, ma comporterà anche severe conseguenze economiche per il ricorrente. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione deve essere una critica motivata e specifica, non una semplice riproposizione di tesi già bocciate.
I Fatti del Caso: Appello e Confisca
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Una persona era stata condannata per un reato e, contestualmente, era stata disposta la confisca di una somma di denaro pari a 10.218,00 euro, ritenuta profitto del reato stesso. Non accettando la decisione, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: la richiesta di assoluzione dal reato e la contestazione della legittimità della confisca.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. Ha invece emesso un’ordinanza dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta: i motivi presentati erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato non specifico, ma solo ‘apparente’, e quindi incapace di attivare un vero giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Corte: Cosa Significa ‘Pedissequa Reiterazione’?
La Corte ha sottolineato che un ricorso per Cassazione deve assolvere una funzione precisa: quella di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. Non basta dissentire dalla decisione; è necessario spiegare perché i giudici del grado precedente hanno sbagliato, analizzando punto per punto la loro motivazione e contrapponendovi argomenti giuridici pertinenti e specifici.
Quando un ricorso si limita a copiare e incollare i motivi d’appello, ignora completamente il lavoro argomentativo del giudice che ha già valutato quelle stesse tesi. Questo comportamento processuale rende il ricorso inammissibile perché, di fatto, è come se non venisse proposta alcuna critica nuova e pertinente alla decisione impugnata. La Corte ha richiamato le pagine della sentenza d’appello in cui i giudici avevano già spiegato in modo esauriente sia la sussistenza del reato sia la correttezza della confisca del profitto.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Appello Non Specifico
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze tangibili per la ricorrente. Oltre a vedere la propria condanna diventare definitiva, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
L’ordinanza in esame è un monito importante: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica. Un ricorso efficace non è quello che ripete all’infinito le proprie ragioni, ma quello che dialoga criticamente con la decisione del giudice, evidenziandone con precisione vizi e contraddizioni. In assenza di questa specificità, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con aggravio di spese e sanzioni.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando manca di specificità, ad esempio se i motivi presentati sono una mera e pedissequa ripetizione di quelli già esaminati e motivatamente respinti nel precedente grado di giudizio.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi?
Significa riproporre gli stessi argomenti già dedotti in appello in modo acritico, senza sviluppare una critica argomentata e puntuale contro le specifiche ragioni fornite dalla sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10001 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NATALYA natekil DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che i due motivi, con cui si lamenta la mancata assoluzione dal reato di cui al capo G) dell’imputazione e l’applicazione della confisca ex art. 240 cod. pen. della somma di euro 10.218,00, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (di vedano pagg. 10-12 in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo G) e conseguentemente, alla corretta applicazione della confisca del profitto del reato);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
Il Consigliere COGNOME tensore
Il Presidente