Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Critiche Specifiche
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il concetto di ricorso inammissibile, un istituto che sanziona le impugnazioni carenti dei requisiti di legge. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza una critica puntuale alla sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo questa decisione per comprenderne la portata pratica.
I Fatti del Caso
Tre individui, condannati dalla Corte d’Appello, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. I motivi sollevati erano diversi: uno contestava la corretta qualificazione giuridica del reato, un altro lamentava la mancata applicazione di una circostanza attenuante e la presenza di un’aggravante, e un terzo si doleva genericamente del giudizio di responsabilità a suo carico. Sebbene le doglianze fossero formalmente presentate, la Suprema Corte le ha rigettate in blocco, non entrando neppure nel merito delle questioni.
L’Analisi della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un unico, ma cruciale, principio: la mancanza di specificità dei ricorsi. I giudici hanno osservato come tutti i motivi presentati non fossero altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale.
Secondo la Corte, un ricorso per Cassazione non può essere un semplice ‘copia e incolla’ dell’atto di appello. Deve, invece, contenere una critica argomentata e specifica rivolta direttamente contro la motivazione della sentenza che si impugna. Omettere questo confronto critico significa non assolvere alla funzione tipica dell’impugnazione, rendendo i motivi non specifici, ma solo apparenti. In sostanza, non basta dire che la Corte d’Appello ha sbagliato; è necessario spiegare perché e in che modo la sua motivazione sarebbe errata, illogica o contraddittoria.
La Reiterazione dei Motivi su Qualificazione e Circostanze
Nello specifico, la Corte ha rilevato che le contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti erano state ampiamente trattate e motivate dalla Corte d’Appello. Ad esempio, i giudici di secondo grado avevano spiegato nel dettaglio (pagine 8 e 9 della sentenza) le ragioni per cui non era possibile accedere a una diversa qualificazione del reato o perché l’ora e il luogo dell’aggressione avessero oggettivamente ostacolato la difesa della vittima, giustificando l’aggravante. I ricorsi, ignorando tali spiegazioni, si sono limitati a riproporre le loro tesi, senza contestare la logicità del ragionamento del giudice d’appello. Questo comportamento processuale è stato sanzionato con la declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è chiara e rigorosa. Un ricorso è ammissibile solo se instaura un dialogo critico con la decisione impugnata. La ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi d’appello interrompe questo dialogo, trasformando l’impugnazione in un atto sterile che non attacca le fondamenta logico-giuridiche della sentenza precedente. La funzione del ricorso di legittimità non è ottenere un terzo giudizio sul fatto, ma controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza di secondo grado. Se il ricorrente non si confronta con tale motivazione, il suo ricorso è privo della sua funzione essenziale e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per avvocati e assistiti. Presentare un ricorso in Cassazione richiede un lavoro di analisi approfondito e mirato, non la semplice riproposizione di argomenti già spesi. È indispensabile individuare i vizi specifici della sentenza d’appello e costruire su di essi un’argomentazione critica e pertinente. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie, con un’ulteriore aggravio per l’assistito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si configura come una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero si limita a ripetere i motivi già presentati e respinti nel grado di appello, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘apparente’ e non ‘specifico’?
Un motivo è ‘apparente’ quando omette di assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata contro la decisione oggetto di ricorso. Invece di confrontarsi con il ragionamento del giudice precedente, si limita a riproporre una tesi difensiva in modo generico, rendendo l’impugnazione priva di reale contenuto critico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per chi lo presenta?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10005 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
NOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e NOME,
ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME e il primo motivo di ricorso di COGNOME, che contestano la correttezza della motivazione in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 8 della sentenza impugnata ove si spiegano le ragioni per le quali non è possibile accedere alla richiesta di riqualificazione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso di COGNOME e il terzo motivo di ricorso di COGNOME, con cui si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., sono manifestamente infondati per le ragioni indicate a pag. 9 della sentenza impugnata nonché perché, quanto alla doglianza svolta dal COGNOME, involgono anche questioni di fatto, in assenza di denunciati specifici e allegati travisamenti;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso di COGNOME che contesta l’illogicità della motivazione in riferimento al motivo attinente alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’ad 61 n. 5 c.p. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare pag. 8 e 9 della sentenza impugnata, ove la Corte ha correttamente motivato che l’ora e il luogo dell’aggressione hanno certamente ostacolato la difesa del COGNOME);
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, si veda in particolare pag. 6 della sentenza ove la Corte chiarisce che l’imputata ha apportato un contributo
alla consumazione del reato partecipando insieme ai coirrei alla condotta di accerchiamento della persona offesa, agevolando così la consumazione del reato;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente