Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Nuovi Argomenti in Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale presentare vizi di legittimità o difetti di motivazione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda questa regola fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a ripetere argomenti già esaminati e respinti. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione non correttamente formulata.
I Fatti del Caso
Un giovane individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di evasione previsto dall’art. 385 del codice penale, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, entrambe negate dal giudice di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si concentra sulla struttura e sulla sostanza dei motivi di ricorso presentati. La Corte ha ritenuto che l’impugnazione non avesse i requisiti necessari per superare il vaglio di ammissibilità, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate nella giurisprudenza di legittimità. I giudici hanno osservato che entrambi i motivi di ricorso erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello.
Il giudice di secondo grado aveva fornito una motivazione logica, coerente e puntuale per respingere le richieste della difesa. Nello specifico:
* Sul mancato riconoscimento dell’art. 131-bis c.p.: La Corte d’Appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto evidenziando la gravità della condotta e la sua non occasionalità. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione esente da vizi logici o giuridici.
* Sul diniego delle attenuanti generiche: Anche in questo caso, la decisione del giudice di merito era stata giustificata dall’assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente. Una valutazione di fatto che, se correttamente motivata come in questo caso, non è sindacabile in sede di legittimità.
La Suprema Corte ha quindi ribadito un principio cardine: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Non si possono riproporre le stesse questioni di fatto già decise, sperando in una diversa valutazione. È necessario, invece, individuare e dimostrare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone. Per avere successo in Cassazione, un ricorso deve andare oltre la semplice riproposizione delle argomentazioni difensive. Deve attaccare la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, dimostrando dove e perché il giudice di merito ha errato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione. Limitarsi a ripetere le proprie ragioni equivale a presentare un’impugnazione destinata al fallimento, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre gli stessi motivi di doglianza che erano già stati esaminati e respinti con motivazioni corrette e logiche dalla Corte d’Appello, senza presentare nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata.
Per quale motivo i giudici non hanno concesso la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità non è stata concessa perché i giudici di merito hanno ritenuto il fatto grave e la condotta non occasionale. La Corte di Cassazione ha confermato che tale valutazione era stata motivata in modo logico e puntuale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34730 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34730 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
P1),-
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis, evidenziando la gravità del fatto e la non occasionalità della condotta (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata); sia con riferimento al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell’assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025