Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia la Mera Ripetizione dei Motivi d’Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità di un’impugnazione, sottolineando come un ricorso inammissibile sia spesso il risultato di una strategia difensiva errata. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi già esaminati e respinti in appello. Deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le ragioni dietro la decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La difesa contestava la decisione dei giudici di merito sotto due profili principali: in primo luogo, metteva in discussione la validità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa; in secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis del codice penale.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomentazioni chiave:
1. Vizio di motivazione sul riconoscimento fotografico: La difesa sosteneva che la motivazione della sentenza d’appello fosse carente e in violazione dell’art. 192 del codice di procedura penale, poiché basata su un riconoscimento fotografico non sufficientemente attendibile.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si deduceva un ulteriore vizio di motivazione e una violazione di legge per non aver concesso le attenuanti, nonostante le richieste difensive.
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Analisi del Ricorso Inammissibile: Perché è stato Respinto?
La Corte ha ritenuto il primo motivo una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in appello. In pratica, la difesa si è limitata a ripresentare le stesse argomentazioni, senza muovere una critica puntuale e ragionata alla motivazione della Corte territoriale. Quest’ultima, infatti, aveva adeguatamente giustificato la sua decisione, basandosi non solo sulle dichiarazioni della parte offesa ma anche sui riscontri oggettivi forniti dalle immagini di videosorveglianza. Un ricorso che non assolve alla sua funzione critica verso la sentenza impugnata è considerato meramente “apparente” e, di conseguenza, inammissibile.
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Suprema Corte ha evidenziato come la richiesta di una diversa valutazione degli elementi per la concessione delle attenuanti fosse meramente “confutativa e fattuale”, un tentativo di ottenere un riesame del merito non consentito nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Cassazione sono chiare e lineari. Per quanto riguarda il riconoscimento fotografico, i giudici hanno affermato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica, puntualmente disattendendo le argomentazioni difensive. Il ricorso, non riuscendo a individuare un vizio specifico nella logica della sentenza, si trasformava in una richiesta di rilettura delle prove, inammissibile in Cassazione.
In relazione alle attenuanti generiche, la decisione della Corte d’Appello di negarle era stata ampiamente giustificata. I giudici di merito avevano correttamente considerato e dato prevalenza a elementi negativi quali la mancanza di resipiscenza (pentimento) dell’imputato, la presenza di gravi precedenti penali e le modalità particolarmente violente del reato. Di fronte a una motivazione sufficiente e non illogica, la Cassazione non ha potuto fare altro che confermare la decisione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione: l’impugnazione deve essere uno strumento di critica e non di mera ripetizione. Non è sufficiente riproporre le tesi già sconfitte nel grado precedente; è necessario individuare e argomentare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata. In assenza di una critica mirata e pertinente, il ricorso inammissibile è una conseguenza quasi certa, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si risolve in una “pedissequa reiterazione” (semplice ripetizione) dei motivi già presentati e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza impugnata.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato in questo caso?
Le attenuanti generiche sono state negate perché i giudici hanno ritenuto prevalenti gli elementi negativi, quali la mancanza di pentimento (resipiscenza), i gravi precedenti penali e le violente modalità con cui è stato commesso il reato. La motivazione è stata considerata sufficiente e non illogica.
Cosa significa che un motivo di ricorso è meramente “apparente”?
Un motivo di ricorso è definito “apparente” quando omette la sua funzione tipica, che è quella di criticare in modo argomentato la sentenza che si contesta. Si limita, invece, a riproporre le stesse tesi difensive già esaminate, chiedendo implicitamente un nuovo giudizio sui fatti, cosa non permessa alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5762 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. quanto al riconoscimento fotografico del ricorrente da parte della parte offesa in sede di individuazione fotografica, si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello, fondato sulla rilettura del compendio istruttorio (impossibile nel giudizio di legittimità) e puntualmente disattesiD dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparente, in quanto ometteta di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in merito alle puntuali dichiarazioni della PO riscontrate dalle immagini della videosorveglianza);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all’art. 62-bis cod. pen., risulta meramente confutativo e fattuale a fronte di una sufficiente e non illogica motivazione e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in tema di doverosa prevalenza della mancanza di resipiscenza, dei gravi precedenti e delle violente modalità esecutive);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il Consigliere Estensore