Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Quando l’Appello è Solo Apparente
Presentare ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata dove non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un principio fondamentale: un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Breve: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato era stato condannato per reati legati alla circolazione di prodotti con marchi contraffatti, contestando la sussistenza del reato presupposto (la contraffazione stessa, art. 474 c.p.) e la propria consapevolezza in merito. Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, l’imputato ha riproposto le sue doglianze, incentrate su un presunto vizio di motivazione e sulla violazione di legge.
I Motivi del Ricorso: Una Critica o una Semplice Ripetizione?
La difesa del ricorrente ha tentato di mettere in discussione la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito. Tuttavia, la Suprema Corte ha subito rilevato una criticità fondamentale: i motivi del ricorso non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già presentati e puntualmente rigettati dalla Corte d’Appello. In altre parole, invece di formulare una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza di secondo grado, la difesa si è limitata a riproporre la stessa tesi, sperando in un esito diverso.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su due pilastri argomentativi interconnessi: la natura ‘apparente’ dei motivi e la loro manifesta infondatezza.
La Mancanza di una Critica Argomentata
Il primo punto su cui la Corte insiste è che i motivi del ricorso erano ‘soltanto apparenti’. Questo termine tecnico significa che, pur essendo formalmente presentati, essi non svolgevano la loro funzione tipica, ovvero quella di criticare in modo logico e giuridico le conclusioni della sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice richiesta di ‘rilettura’ degli elementi di prova, ma deve individuare con precisione dove e perché il giudice di merito ha sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione.
La Manifesta Infondatezza dei Motivi
Oltre a essere ripetitivi, i motivi sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’. La Corte ha specificato che dalla lettura della sentenza d’appello non emergeva alcun difetto di contraddittorietà o illogicità palese. La motivazione della Corte territoriale era stata congrua e completa nel rispondere alle obiezioni della difesa, specialmente riguardo alla prova del delitto presupposto e alla piena consapevolezza della contraffazione da parte dell’imputato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito un principio consolidato: non è sufficiente lamentare un vizio di motivazione in astratto. È necessario che l’illogicità o la contraddittorietà emergano in modo evidente dal testo del provvedimento impugnato. Quando, al contrario, il ricorso si risolve in una sterile riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi con motivazione adeguata, esso perde la sua funzione e diventa un mero espediente dilatorio. Di conseguenza, la dichiarazione di inammissibilità è l’unica conclusione possibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Per avere una possibilità di successo, deve essere redatto con rigore tecnico, attaccando specificamente i punti deboli della motivazione della sentenza precedente e dimostrando un’effettiva violazione di legge. Un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo non solo è inefficace, ma comporta anche ulteriori costi per il ricorrente, confermando in via definitiva la sentenza di condanna.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato una semplice ripetizione dei motivi d’appello?
Un ricorso viene considerato tale quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica, nuova e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘soltanto apparenti’?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non adempiono alla loro funzione essenziale, che è quella di criticare la sentenza impugnata. Essi si limitano a proporre una diversa lettura delle prove, un’attività che non è permessa nel giudizio di legittimità davanti alla Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5761 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 474, 648 e 712 cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, in tema di sussistenza del delitto presupposto – quello di cui all’art. 474 cod. pen. – e di piena consapevolezza della contraffazione);
considerato, peraltro, che i predetti motivi – oltre che reiterativi – risultano manifestamente infondati poiché afferenti ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il Consigliere Estensore