Ricorso inammissibile: quando l’appello è una copia carbone
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente ripetere le stesse lamentele già esposte nei gradi precedenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha chiarito, ancora una volta, i confini del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a riproporre argomenti già valutati e respinti. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere perché un appello deve essere una critica argomentata e non una semplice copia.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era rivolto alla Suprema Corte per contestare una sentenza della Corte d’Appello. Le sue doglianze riguardavano presunti vizi di motivazione e l’errata applicazione di norme penali relative alla ricettazione, al riciclaggio e alle modifiche apportate a un veicolo per ostacolarne l’identificazione. In sostanza, l’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse sbagliato nel valutare le prove e nell’interpretare la legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è concentrata esclusivamente sulla struttura e sul contenuto dei motivi presentati. I giudici hanno stabilito che l’appello non superava il vaglio di ammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la ragione di un ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. Secondo i giudici, i motivi del ricorso erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati e puntualmente rigettati dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’avvocato del ricorrente si era limitato a copiare e incollare le argomentazioni precedenti, senza sviluppare una critica specifica e mirata contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
La Cassazione ha sottolineato che il ricorso di legittimità deve assolvere a una funzione precisa: quella di criticare in modo argomentato la sentenza di secondo grado. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse obiezioni, senza confrontarsi con la motivazione del giudice d’appello, risulta solo apparente e, quindi, inammissibile.
Inoltre, la Corte ha specificato che i motivi presentati miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’operazione che è preclusa nel giudizio di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di merito, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario, non una terza possibilità di giudizio sui fatti. Per avere successo, un ricorso deve:
1. Essere specifico: Deve identificare con precisione i punti della sentenza impugnata che si ritengono errati.
2. Essere critico: Deve contenere un’analisi argomentata che spieghi perché la decisione del giudice precedente è sbagliata, confrontandosi direttamente con le sue motivazioni.
3. Rispettare i limiti del giudizio di legittimità: Non può chiedere alla Corte di rivalutare le prove o di sostituire il proprio giudizio a quello dei giudici di merito.
In assenza di questi elementi, il rischio concreto è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e passiva ripetizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente respinti dalla corte di merito, senza formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono una “pedissequa reiterazione”?
Significa che le argomentazioni del ricorso si limitano a riproporre esattamente le stesse questioni già sollevate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni fornite dal giudice d’appello per rigettarle.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5747 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a QUARTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i tre motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 49, 648 bis, 648 cod. pen. e 604 e 522 cod. proc. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 della sentenza impugnata in tema di idoneità delle modificazioni dirette a ostacolare l’identificazione della vettura);
tenuto conto, peraltro, che tali motivi sono volti a prefigurare un’inammissibile rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il Consigliere Estensore