Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega Quando l’Appello è Solo una Copia
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un appello possa essere dichiarato ricorso inammissibile quando non introduce nuovi elementi di valutazione. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato condannato per furto in abitazione, sottolineando un principio fondamentale della procedura penale: non è possibile limitarsi a riproporre le stesse censure già vagliate e respinte nel precedente grado di giudizio.
I Fatti del Caso: dal Furto in Abitazione all’Appello in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto in abitazione. L’imputato, dopo la sentenza di primo grado, vedeva confermata la sua colpevolezza anche dalla Corte d’Appello di Firenze. Non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare un ultimo appello presso la Corte di Cassazione, l’organo supremo della giustizia italiana.
L’Unico Motivo di Ricorso e la sua Debolezza
Il cardine del ricorso presentato alla Cassazione si basava su un’unica istanza: la richiesta di applicazione della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62, numero 4, del codice penale. Questa norma consente una riduzione di pena quando il danno patrimoniale causato dal reato è di speciale tenuità. Tuttavia, questa stessa richiesta era già stata avanzata e motivatamente respinta dal giudice di merito nel precedente giudizio.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 18 gennaio 2024, ha stabilito che il motivo di ricorso era meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha sollevato nuove questioni di legittimità o vizi procedurali, ma si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni. Questo comportamento processuale rende il ricorso inammissibile, poiché l’appello in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le motivazioni
La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva già fornito corretti argomenti giuridici per rigettare la richiesta di applicazione dell’attenuante. Riproporre la medesima questione senza contestare specificamente la logicità o la correttezza giuridica del ragionamento della Corte d’Appello trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Pertanto, in assenza di vizi di legittimità, il ricorso non può superare il vaglio di ammissibilità.
Le conclusioni
Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione ha comportato due conseguenze economiche significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di formulare ricorsi basati su vizi specifici della sentenza impugnata, evitando la sterile ripetizione di argomentazioni già esaminate.
 
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’unico motivo presentato era una mera ripetizione di argomentazioni già valutate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello.
Qual era l’unico motivo di ricorso presentato dall’imputato?
L’imputato chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante per aver causato un danno patrimoniale di speciale tenuità, come previsto dall’art. 62, n. 4, del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4735 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4735  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il delitto di furto in abitazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che invoca l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 1 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024