Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte nel giudizio di appello. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché i motivi erano una mera e generica riproposizione di quelli precedenti. Questo caso offre spunti cruciali sulla differenza tra una legittima contestazione e una sterile reiterazione.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata dalla Corte d’Appello di Torino. Contro questa sentenza, proponeva ricorso per Cassazione basato su tre motivi principali:
1.  Tardività della querela: secondo la difesa, la denuncia era stata presentata oltre i termini di legge.
2.  Rinuncia tacita alla querela: si sosteneva che la parte offesa avesse tenuto comportamenti incompatibili con la volontà di proseguire l’azione penale.
3.  Insussistenza del reato di simulazione (art. 367 c.p.): la ricorrente contestava che la sua denuncia di smarrimento di alcuni beni potesse configurare una simulazione di reato, sostenendo che si fosse trattato di una casuale rimozione per errore.
La Procura Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta della Procura, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi puntuale dei motivi presentati, giudicati come una semplice riproposizione delle argomentazioni già valutate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Questo vizio procedurale impedisce alla Suprema Corte di entrare nel merito delle questioni.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha smontato ogni singolo motivo di ricorso, evidenziandone la genericità e la natura ripetitiva.
Il Principio della Specificità dei Motivi
Il primo e il secondo motivo, relativi alla tardività della querela e alla presunta rinuncia tacita, sono stati considerati una “sostanziale reiterazione” di quanto già discusso in appello. La Corte d’Appello aveva fornito una risposta logica e giuridicamente corretta, analizzando il “complesso dei rapporti e interlocuzioni tra le parti” per concludere che non vi era né tardività né rinuncia. Il ricorso in Cassazione non contestava specificamente questa motivazione, ma si limitava a riproporre la propria tesi. Questo rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità.
Simulazione di Reato: la Sottile Linea tra Smarrimento e Denuncia
Anche il terzo motivo, riguardante il reato di simulazione (art. 367 c.p.), è stato giudicato una “generica riproposizione”. La Corte d’Appello aveva correttamente osservato che presentare una denuncia per lo “smarrimento” di tre tavole di separazione, in un contesto che escludeva una semplice rimozione per errore, era di per sé un atto idoneo a far sospettare un reato (come furto o ricettazione), attivando inutilmente le indagini dell’autorità. La Cassazione ha confermato che tale condotta integra le tracce del reato contestato, rendendo la doglianza della ricorrente infondata e, ancora una volta, meramente ripetitiva.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del processo penale di legittimità: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, i motivi devono essere specifici e criticare puntualmente gli errori logici o giuridici della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese già rigettate. La ricorrente, oltre a vedere respinto il suo ricorso, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro, a conferma della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
 
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una generica e sostanziale reiterazione di quelli già esaminati e respinti nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello), senza contestare specificamente le ragioni logiche e giuridiche della decisione impugnata.
Denunciare uno smarrimento può costituire un reato?
Sì, secondo la Corte, la denuncia di uno smarrimento può integrare il reato di simulazione di reato (art. 367 c.p.) se la prospettazione dei fatti è idonea a configurare le tracce di un possibile reato (come furto o ricettazione), inducendo l’autorità a iniziare indagini.
Come viene determinato il momento iniziale (termine a quo) per presentare una querela?
La Corte ha stabilito che, in presenza di complessi rapporti e interlocuzioni tra le parti, non è sempre possibile far decorrere il termine da un singolo evento specifico, come la ricezione di una denuncia. La valutazione deve considerare il contesto complessivo dei fatti.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34114 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34114  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo, riguardante la dedotta tardività della querela, costituis sostanziale reiterazione del motivo di appello al quale la sentenza ha risposto senza incorrere vizi logici e giuridici, considerando il complesso dei rapporti e interlocuzioni tra la ricorre parte offesa che non consentiva di collocare il termine a quo dalla ricezione della denuncia del 15.6.2018 ( v. pg. 4 e sg. della sentenza);
Ritenuto che il secondo motivo sulla dedotta rinuncia tacita alla querela / è parimenti genericamente proposto rispetto al corretto rilievo della mancanza di fatti incompatibili&bn volontà di querelarsi (v. pg. 5);
Ritenuto che anche il terzo motivo sulla configurabilità del reato di cui all’art. 367 cod. è generica riproposizione del pertinente motivo di appello al quale la sentenza ha rispost rilevando che la mera prospettazione dello smarrimento delle tre tavole di separazione incompatibile con la casuale rimozione per mero errore – era di per sé idonea a configurare le tracce di un eventuale furto ovvero di una ricettazione (v. pg. 7);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025