Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su un Caso di Rapina
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse lamentele sollevate in appello. È necessario formulare una critica precisa e argomentata contro la decisione dei giudici di secondo grado. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. È quanto emerge da una recente ordinanza della Suprema Corte, che ha esaminato il caso di un giovane condannato per rapina.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un giovane imputato condannato per una rapina. Durante il colpo, l’uomo aveva agito con il volto travisato da una calza da donna color carne e aveva minacciato la vittima con un coltello da cucina. Nonostante il travisamento, la persona offesa era riuscita a riconoscerlo fotograficamente, e le riprese video avevano ulteriormente confermato l’identificazione. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso e la Decisione sul ricorso inammissibile
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su quattro motivi principali: la presunta inattendibilità del riconoscimento fotografico, la mancata concessione dell’attenuante per il danno patrimoniale di speciale tenuità, il diniego delle attenuanti generiche e, infine, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto l’intero ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti importanti sui requisiti di un valido atto di impugnazione.
La Critica alla Sentenza d’Appello: Non una Semplice Ripetizione
I primi due motivi di ricorso sono stati giudicati come una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che il ricorso di legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto. Al contrario, deve contenere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata. Nel caso specifico, la difesa non aveva contestato in modo puntuale le ragioni per cui i giudici d’appello avevano ritenuto valido il riconoscimento (la calza permetteva di intravedere il volto) e inapplicabile l’attenuante del danno lieve (la condotta violenta prevale sull’entità del bottino).
Valutazione della Condotta e Gravità del Fatto
Anche gli altri due motivi sono stati respinti. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha considerato logica la motivazione dei giudici di merito, che avevano negato il beneficio in quanto l’imputato non aveva ammesso la propria responsabilità e, nonostante la giovane età, aveva già commesso un’altra rapina. 
Infine, è stata esclusa l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha ribadito che l’uso di un coltello per minacciare la vittima costituisce un elemento di gravità tale da rendere il fatto non ‘tenue’, indipendentemente dal valore economico del bottino.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi non rispetta la funzione della Cassazione. Quest’ultima non riesamina i fatti, ma controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Proporre argomenti che sono una mera copia di quelli già disattesi in appello, senza confrontarsi con le ragioni esposte dai giudici di secondo grado, equivale a non assolvere la funzione tipica del ricorso, che è quella di una critica mirata e argomentata. 
L’ordinanza ribadisce inoltre che la valutazione di circostanze come le attenuanti o la tenuità del fatto non è un’operazione matematica legata al solo risultato del reato (es. il valore della refurtiva), ma un giudizio complessivo sulla condotta. La violenza, la minaccia con un’arma e il travisamento sono indicatori di una gravità intrinseca dell’azione che non può essere sminuita a posteriori.
Le Conclusioni
Questa decisione offre una lezione fondamentale: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere specifico, tecnico e focalizzato sulle illogicità o sugli errori di diritto della sentenza di secondo grado. La semplice riproposizione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’aggiunta di ulteriori spese. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza muovere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
La valutazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità considera solo il valore del bottino?
No, la valutazione non si limita al profitto conseguito, ma considera anche la condotta complessiva. Nel caso di specie, l’aver agito con il volto travisato e minacciando la vittima con un coltello sono state ritenute condotte gravi che impediscono la concessione di tale attenuante.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non è stata applicata perché la modalità con cui è stata perpetrata la minaccia, ovvero l’uso di un coltello da cucina, è stata considerata un elemento di particolare gravità che rende il fatto non ‘tenue’ e quindi non meritevole del beneficio della non punibilità.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33570 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 33570  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VARESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME; -ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso sono indeducibili, perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, in particolare, il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la valutazione del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, non si confronta con la sentenza impugnata, che a pagina 3 precisa come la calza da donna di color carne, utilizzata nella rapina, faceva comunque intravedere il volto dell’imputato alla persona offesa e come le riprese video abbiano confermato la efficacia del riconoscimento effettuato;
che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non si confronta con la sentenza impugnata, che a pagina 4 ricorda come per l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non si valuti solamente il profitto conseguito, ma anche la condotta perpetrata, e non sia dunque configurabile nel caso di specie, avendo l’imputato agito col volto travisato e impugnando un coltello per minacciare la vittima;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in diritto, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, che precisa come le suddette attenuanti non siano concedibili, non avendo l’imputato ammesso la propria responsabilità ed avendo egli, inoltre, malgrado la giovane età, già commesso un’altra rapina);
ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di censure già prospettate in appello e già motivatamente disattese dai giudici di merito, i quali, facendo corretta applicazione del disposto normativo di cui all’art. 131-bis cod.pen., hanno correttamente ritenuto non applicabile la suddetta esimente, a fronte del particolare uso del coltello da cucina con cui è stata perpetrata la minaccia;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2025.