Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2497 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2497 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
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sul ricorso proposto da NOME, nato a Biella il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 01/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma dell sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 22/02/2017 – con cui NOME era stato condannato a pena di giustizia in relazione ai reati di banca fraudolenta per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale, bancarott impropria da falso in bilancio, quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE
dichiarata fallita in data 20/04/2009 e della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in d 20/04/2009 – rideterminava la pena principale e le pene accessorie nei confronti dell’imputato, eliminando, altresì, la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, in data 05/05/2023, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento all’art. 591 cod. proc. pen., vizio d motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, a seguito di giudizio abbreviato condizionato, in primo grado era stata disposta l’acquisizione degli atti processuali relativi al procedimento penale per i medesimi fatti, nei confronti dei coimputati del ricorrente; nei motivi di appello tali a erano stati analiticamente richiamati per contestare la ricostruzione a carico del NOME compiuta dal primo giudice, laddove la Corte di merito ha ritenuto generiche le doglianze – riportate in ricorso – trascurando di rilevare che il fascicolo processuale richiamato era stato acquisito e che la posizione dei computati era stata definita con sentenza parzialmente assolutoria; del tutto erroneamente, quindi, è stata dichiarata l’inammissibilità dei motivi di gravame.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 convertito in legge n. 176 del 18/12/2020, prorogato per effetto dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25/02/2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30/06/2023 dall’art. 94, comma 2, del d. Igs. 10/10/2022, n. 150.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Va osservato che con i motivi di appello la difesa del COGNOME, premessa l’acquisizione in sede di giudizio abbreviato condizionato degli atti del proc. pen. n. 4945/14 R.G. Trib. Torino, lamentava la mancata assoluzione del proprio assistito in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di euro 7.430.000,00 di cui al capo 1) del proc. pen. n. 500565/10, in quanto sul punto, alla luce RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del curatore fallimentare, non era stata raggiunta la prova della condotta distrattiva, essendo stati i coimputati del COGNOME assolti, non a caso, nell’ambito del suddetto procedimento di primo grado, relativo alla vicenda del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, poi riunito in appel al procedimento inerente ai fatti relativi al fallimento della RAGIONE_SOCIALE
lamentava, inoltre, la mancata assoluzione dell’imputato dai fatti di cui ai capi 2), 3) e 4) dell’imputazione, basandosi sulla non condivisibile valutazione dei periti e sulle deposizioni di segno opposto dei consulenti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, nonché sulla deposizione del teste COGNOME.
Dalla lettura dei motivi di appello si desume agevolmente come il contenuto del ricorso si limiti ad una pedissequa riproposizione RAGIONE_SOCIALE illustrate argomentazioni, poste a fondamento dei motivi di appello e già valutate come aspecifiche dalla Corte di merito.
In realtà, la sentenza impugnata ha dato conto RAGIONE_SOCIALE descritte deduzioni difensive, alla pag. 7 della motivazione, richiamando – quanto al primo argomento, relativo alla bancarotta fraudolenta documentale della RAGIONE_SOCIALE la motivazione del Tribunale, fondata su poste incomprensibili RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, segnatamente del libro mastro, ed osservando come le dichiarazioni dibattimentali rese dal curatore, peraltro richiamate in maniera approssimativa dai motivi di appello, non fossero idonee a contrastare la ricostruzione del primo giudice.
Con tale motivazione la difesa non si confronta affatto, non solo in quanto confonde addirittura il titolo di reato – posto che l’imputazione a carico del COGNOME nell’ambito del fallimento della RAGIONE_SOCIALE è di bancarotta fraudolenta documentale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione -, ma soprattutto in quanto non considera affatto le risultanze RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, su cui si fonda il percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito; del tutto generico, inoltre, risulta l’argomento relativo all’assoluzione dei coimputati, su cui, condivisibilmente, la Corte di merito ha osservato come non fosse stata neanche illustrata la formula assolutoria adottata né documentata l’irrevocabilità di tale pronuncia, con conseguente genericità della deduzione in appello.
In relazione al secondo aspetto, parimenti, la Corte di merito ha richiamato le pagg. 26-37 della sentenza di primo grado, che aveva illustrato le ragioni per le quali era stata data prevalenza al criterio patrimoniale puro seguito dai periti circa la sopravalutazione del valore attribuito al ramo di azienda oggetto del conferimento, dando atto, anche in tal caso, come la critica difensiva risultasse del tutto generica ed aspecifica in relazione all’analitica ricostruzione e valutazione del compendio probatorio da parte del primo giudice.
Tale percorso argomentativo non risulta in alcun modo contrastato dal contenuto del ricorso che, lungi dal dimostrare le ragioni poste a fondamento del dedotto vizio di motivazione, si limita a richiamare le deduzioni dibattimentali dei consulenti tecnici di parte, proponendo, in sostanza, una lettura alternativa del materiale probatorio, del tutto estranea al perimetro del giudizio di legittimità.
Dall’inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 24/11/2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente