Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Mera Ripetizione dei Motivi d’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi, chiarendo quando un’impugnazione rischia di essere archiviata come ricorso inammissibile. Il caso riguarda un individuo condannato per commercio di prodotti con marchi falsi che, nel tentativo di contestare la sentenza, ha riproposto argomenti già esaminati e respinti nel grado precedente, senza formulare una critica specifica alla decisione impugnata. Analizziamo la vicenda per comprendere i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 474 del codice penale, relativo all’introduzione e al commercio di prodotti con segni falsi. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni: la sussistenza stessa del reato, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
Analisi del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili o manifestamente infondati per ragioni procedurali e di merito ben precise.
La Critica alla Responsabilità Penale
Il primo motivo di doglianza, che contestava la correttezza del giudizio di responsabilità, è stato ritenuto un esempio di ricorso inammissibile perché si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso non può essere una semplice riproposizione di temi già trattati, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza che si intende impugnare.
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il motivo relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stato giudicato inammissibile. La difesa non si è confrontata con le motivazioni della Corte d’Appello, la quale aveva escluso la tenuità del fatto basandosi su elementi concreti: la gravità della condotta, desunta dal considerevole numero di beni sequestrati, il loro valore non irrisorio e, soprattutto, i plurimi precedenti penali dell’imputato.
La Mancata Conversione della Pena Detentiva
Infine, la Corte ha respinto come manifestamente infondata la richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria. La decisione della Corte d’Appello era basata su argomentazioni logiche e giuridicamente ineccepibili: l’assenza di un’occupazione lavorativa stabile, il numero di merci sequestrate e la personalità negativa dell’imputato, come emerso dal certificato del casellario giudiziale. Questi elementi hanno condotto a un giudizio di prognosi sfavorevole sulla futura reiterazione di reati, giustificando il mantenimento della pena detentiva.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. La sua funzione è quella di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni dell’appello, senza attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata, è privo di specificità e, pertanto, inammissibile. In questo caso, i giudici di merito avevano ampiamente vagliato e disatteso le tesi difensive con argomenti corretti, e il ricorso non ha saputo scalfire la coerenza di tale impianto motivazionale.
Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia le conseguenze di un’impostazione difensiva non adeguata al giudizio di legittimità. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione non si limiti a riproporre vecchie questioni, ma sviluppi una critica mirata, pertinente e specifica contro i punti della decisione che si contestano. La sentenza ci ricorda che la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell’imputato, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di Cassazione. Per gli operatori del diritto, è un monito a redigere ricorsi che dialoghino criticamente con la sentenza impugnata, unica via per superare il vaglio di ammissibilità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è fondato su motivi che costituiscono una mera ripetizione di quelli già presentati e respinti in appello. Deve invece contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, altrimenti risulta privo della specificità richiesta dalla legge.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
L’applicazione di tale causa di non punibilità è stata esclusa a causa della gravità della condotta, valutata sulla base del numero di beni sequestrati e del loro valore non irrisorio, nonché dei plurimi precedenti penali dell’imputato.
Per quale motivo è stata negata la conversione della pena detentiva in pecuniaria?
La conversione è stata negata sulla base di un giudizio di prognosi sfavorevole riguardo alla futura commissione di reati. Tale giudizio si fondava sull’assenza di un’occupazione lavorativa, sul numero delle merci sequestrate e sulla personalità negativa dell’imputato desunta dal suo casellario giudiziale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5962 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5962 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 27/09/1972
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
letta altresì la memoria difensiva depositata nell’interesse dell’imputato e con la quale si ripropongono le doglianze in tema di sussistenza della fattispecie di cui all’art. 474 cod.pen. e possibilità di concessione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.;
ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive dell’appello poi dedotte anche con la memoria (si vedano in particolare pag. 4 e 5 della sentenza impugnata ove i giudici del merito con corretti argomenti logici e giuridici hanno ritenuto sussistente il delitto);
considerato che il medesimo motivo di ricorso denuncia la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la rideterminazione della pena è indeducibile perché omette di confrontarsi con le ragioni espresse a pag. 5 della sentenza impugnata ove i giudici ritengono di escludere l’istituto ex art. 131 bis cod. pen. alla luce della gravità della condotta desunta dal numero dei beni sequestrati, di non irrisorio valore e dai plurimi precedenti penali;
ritenuto che il motivo di ricorso contesta la correttezza della motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva con quella pecuniaria è manifestamente infondato;
che la sentenza impugnata (Si veda, in particolare, pag. 6) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e giuridiche ineccepibili (l’assenza di un occupazione lavorativa, il numero delle merci sequestrate e la negativa personalità dell’imputato desunta dal certificato del casellario giudiziale) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
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Il Presidente