Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi d’Appello
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza istanza di merito. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando ci si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza sollevare reali questioni di diritto. Analizziamo insieme questa importante ordinanza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato dalla Corte d’Appello per reati contro il patrimonio. L’imputato ha deciso di portare il suo caso davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e la violazione di diverse norme del codice penale e di procedura penale. In particolare, il ricorrente contestava la valutazione delle prove e l’affermazione della sua responsabilità penale, ritenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel giudicarlo colpevole.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa scelta non è entrata nel merito delle accuse, ma si è concentrata esclusivamente sulla struttura e sul contenuto del ricorso stesso. I giudici hanno stabilito che l’atto presentato non era altro che una “pedissequa reiterazione” dei motivi già discussi e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato nuove questioni di legittimità, ma ha semplicemente ripetuto le sue difese, sperando in un esito diverso.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni dietro la sua decisione. Il ruolo della Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non è quello di riesaminare i fatti o di fornire una nuova valutazione delle prove, come ad esempio la credibilità della persona offesa. Questo tipo di valutazione spetta ai giudici di primo e secondo grado (il merito).
Il ricorso in Cassazione deve invece concentrarsi su specifici errori di diritto commessi dai giudici precedenti, oppure su vizi logici evidenti e insuperabili nella motivazione della sentenza. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica, coerente e priva di errori giuridici per giustificare la condanna. Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di ottenere una diversa lettura degli elementi probatori è stato considerato un tentativo improprio di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio di merito, cosa non consentita dalla legge.
Poiché il ricorso non ha evidenziato vizi di legittimità ma si è limitato a riproporre questioni di fatto, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di appello; è necessario articolare censure specifiche che riguardino la violazione di norme di legge o difetti gravi nella motivazione. La semplice riproposizione dei motivi di appello è una strategia destinata al fallimento e comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, come nel caso esaminato, in cui il ricorrente è stato condannato al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. La difesa in Cassazione richiede un approccio tecnico e mirato, focalizzato esclusivamente sui profili di diritto.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a essere una mera e pedissequa reiterazione dei motivi già presentati e respinti in appello, senza sollevare reali questioni sulla corretta applicazione della legge (vizi di legittimità).
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare la credibilità di un testimone o della persona offesa?
No, l’ordinanza chiarisce che non è ammissibile in sede di legittimità sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori, inclusa la credibilità e l’attendibilità della persona offesa, poiché tale valutazione spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie per un importo di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 129 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte d’appello di Pallermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. e agli artt. 110, 629, primo e secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., è indeducibile poiché è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha argomentato l’affermazione di responsabilità del ricorrente in modo del tutto logico ed esente da errori diritto, con una motivazione che, pertanto, si sottrae a censure in questa sede di legittimità, non essendo in tale sede ammissibile sollecitare, come fa il ricorrente, una diversa valutazione degli elementi probatori e, in particolare, tra l’altro, della credibilità e attendibilità d persona offesa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.