Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Frode Assicurativa
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già esposte nei gradi di giudizio precedenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una mera duplicazione di quelli già respinti dalla Corte d’Appello. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze di una sua reiezione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di frode assicurativa, previsto dall’art. 642 del codice penale. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di contestare la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma, proponendo ricorso per Cassazione. La difesa dell’imputato basava il proprio ricorso su due motivi principali, con i quali si contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla conferma della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un esame preliminare dei requisiti formali e sostanziali del ricorso stesso. La decisione si fonda su un punto cruciale: i motivi di ricorso non possono limitarsi a una ‘pedissequa reiterazione’ delle doglianze già esaminate e disattese nel giudizio di appello. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese legali sostenute dalla compagnia di assicurazioni, costituitasi parte civile.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso inammissibile non potesse essere accolto. In primo luogo, i motivi proposti sono stati giudicati ‘non specifici ma soltanto apparenti’. Questo significa che, pur essendo formalmente presentati, non assolvevano alla loro funzione essenziale: quella di muovere una critica argomentata e puntuale contro la decisione impugnata. Invece di contestare specifici passaggi logici o giuridici della sentenza d’appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse tesi difensive, già valutate e ritenute infondate.
In secondo luogo, la Cassazione ha rilevato come le doglianze mirassero, in realtà, a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. Questo tipo di richiesta è preclusa nel giudizio di legittimità, il cui compito non è riesaminare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, secondo i giudici supremi, aveva fornito una motivazione ‘esente da vizi logici e giuridici’, spiegando in modo esauriente le ragioni del proprio convincimento.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere motivi specifici che identifichino chiaramente gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata. La semplice riproposizione delle argomentazioni già respinte non è sufficiente e porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. Le conseguenze, come visto, non sono solo processuali ma anche economiche, con la condanna del ricorrente a sostenere costi significativi. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare atti di impugnazione mirati e tecnicamente fondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente esposti, non svolgono la loro funzione tipica di critica puntuale alla decisione, ma si risolvono in una generica contestazione o in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile (la compagnia di assicurazioni) per un importo di 3.686 euro, oltre agli accessori di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45755 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOSCOREALE il 04/06/1963
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME e la memori difensiva del 31/10/2024;
considerato che i due motivi oggetto del ricorso in esame, che contestano l correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità delitto di cui all’art. 642 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su do che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in app puntualmente disattese dalla Corte di merito alle pagg. 4-6 della sent impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparen in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomen avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze proposte tendono ad ottenere un’inammissibil ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adot giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giurid esplicitato le ragioni del suo convincimento;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, infine, che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso imponga condannare l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e di sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Sara Assicurazioni s.p.a., liquidano in complessivi euro 3686/00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentan difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3686/00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.