Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché la Mera Ripetizione Non Basta
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di condanna; è necessario articolare critiche giuridiche specifiche e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia destinato al fallimento quando si limita a riproporre argomenti già discussi, senza un’adeguata critica al provvedimento impugnato. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di riciclaggio, previsto dall’articolo 648-bis del codice penale. L’imputato, non accettando la pronuncia di condanna, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso: Focus sull’Elemento Soggettivo
L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente verteva sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. In particolare, la difesa lamentava l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza e la volontà di compiere l’attività di riciclaggio. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente provato la sua intenzione criminale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la condanna, ma ha anche imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, che rappresentano errori comuni nei ricorsi presentati in sede di legittimità.
La Mera Ripetizione dei Motivi d’Appello
Il primo e decisivo motivo di inammissibilità è che il ricorso era una “pedissequa reiterazione” dei motivi già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non ha formulato una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza di secondo grado. Si è limitato a riproporre le stesse tesi, trasformando il ricorso in un atto apparente e non specifico. La funzione del ricorso per cassazione è quella di evidenziare vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, non di ripetere all’infinito le proprie ragioni.
Il Divieto di Rilettura dei Fatti in Sede di Legittimità
Il secondo punto cruciale è che il ricorso mirava a ottenere una “inammissibile ricostruzione dei fatti” utilizzando criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si può riesaminare il materiale probatorio. Il suo compito è quello di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza, non di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice che ha celebrato il processo. Come ribadito dalla giurisprudenza citata (Sez. U, n. 6402/1997), una “rilettura” degli elementi di fatto è un’attività esclusivamente riservata al giudice di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione pratica sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. Un ricorso efficace deve andare oltre la semplice contestazione della decisione e deve invece attaccare specificamente la struttura logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le proprie difese o chiedere alla Suprema Corte di rivalutare le prove è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche. Per affrontare con successo il giudizio di legittimità, è indispensabile formulare censure precise, pertinenti e fondate su vizi di legge o di motivazione, nel pieno rispetto dei limiti funzionali della Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due motivi: in primo luogo, era una semplice e acritica ripetizione degli stessi argomenti già presentati e respinti nel giudizio d’appello; in secondo luogo, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa si intende per “pedissequa reiterazione” di un motivo di ricorso?
Significa che il ricorso si limita a riproporre letteralmente le stesse doglianze già esaminate e rigettate in un grado di giudizio precedente, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza che si sta impugnando. Un simile ricorso è considerato generico e quindi non ammissibile.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire come si sono svolti i fatti o di valutare nuovamente le prove, ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45739 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CERIGNOLA il 15/03/1966
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difet di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui 648-bis cod. pen., in particolare lamentando l’insussistenza dell’eleme soggettivo, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono ne pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disa dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli st considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolve la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di rico che, inoltre, tale motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sed legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei f mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di mer quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragio suo convincimento;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘ril degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 64 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.