Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce il no alla mera ripetizione dei motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica precisa e una critica argomentata della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di un errore strategico comune: riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte riafferma un principio fondamentale: il ricorso non può essere una semplice fotocopia, ma deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione di merito. Analizziamo questo caso, che riguarda un’imputazione per bancarotta, per capire le implicazioni di tale principio.
I fatti del caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado e in appello per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice. La sua difesa si basava principalmente sulla contestazione della sua qualità di amministratore di fatto della società fallita. Ritenendo errata la valutazione dei giudici di merito, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, denunciando la violazione della legge e la contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini non sono entrati nel merito della questione (ovvero se l’imputato fosse o meno amministratore di fatto), ma si sono fermati a un vaglio preliminare di ammissibilità. La Corte ha constatato che i motivi presentati dall’imputato erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già sollevati e puntualmente rigettati dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il principio di specificità del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nel principio di specificità dei motivi di ricorso. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per questo, chi ricorre deve spiegare precisamente dove e perché la sentenza impugnata è sbagliata. Ripetere le stesse difese già esaminate e respinte non assolve a questa funzione, trasformando il ricorso in un atto apparente e non specifico.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è chiara e si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno spiegato che un ricorso è “indeducibile” quando si limita a riproporre le medesime questioni già discusse in appello, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado. Nel caso specifico, la difesa non ha mosso una critica argomentata contro la motivazione della Corte d’Appello, ma si è limitata a insistere su una diversa lettura dei fatti. Inoltre, la Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse già fornito una “motivazione adeguata” sulle questioni sollevate, rendendo il ricorso manifestamente infondato, oltre che non specifico.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: il ricorso per Cassazione deve essere un dialogo critico con la sentenza di appello, non un monologo che ripete argomenti già noti. Per evitare un ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione individui con precisione i vizi logici o giuridici della decisione precedente e sviluppi una censura mirata. In caso contrario, il rischio concreto non è solo il rigetto, ma anche la condanna a sanzioni pecuniarie che aggravano la posizione del ricorrente.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, il ricorso era inammissibile perché i motivi erano una semplice ripetizione di quelli già presentati e respinti in appello, mancando della necessaria specificità e critica argomentata verso la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il ricorrente si è limitato a copiare e incollare gli stessi argomenti già utilizzati nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con le motivazioni con cui il giudice d’appello li aveva respinti. Questo rende il ricorso non specifico e, quindi, inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45685 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 02/11/1964
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
/
1″
Rilevato che COGNOME NOME Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e la contraddittorietà della motivazione in ordine all’accertamento della qualità di amministratore di fatto dell’imputato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); esso è altresì manifestamente infondato avendo la Corte svolto una motivazione adeguata (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024.