Ricorso Inammissibile: la Cassazione e la Genericità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e non una semplice copia di quanto già discusso nei gradi precedenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità venga trattato, sottolineando l’importanza di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Questo caso serve da monito sulla necessità di formulare impugnazioni tecnicamente corrette per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze economiche.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna di un imputato per un reato contro il patrimonio. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, proponeva ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la qualificazione giuridica del fatto: secondo la difesa, il reato avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie più lieve dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), anziché in quella di ricettazione (art. 648 c.p.) come stabilito dai giudici di merito.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, lo ha immediatamente giudicato inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni della difesa non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. In sostanza, l’appellante non ha introdotto nuovi elementi di critica giuridica, ma si è limitato a riproporre le stesse tesi, senza confrontarsi in modo specifico con le motivazioni della sentenza di secondo grado.
La Suprema Corte ha chiarito che i motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente apparenti. Essi devono assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata, puntuale e precisa contro la decisione impugnata. Un ricorso che omette questo confronto critico e si limita a ripetere le difese precedenti è considerato generico e, pertanto, non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione aderente alla ricostruzione dei fatti e ai principi di diritto applicabili. Il ricorso, non riuscendo a individuare vizi logici o giuridici in quella motivazione, si è rivelato sterile. La Corte ha quindi concluso che un’impugnazione così formulata deve essere dichiarata inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito; è necessario strutturare un ricorso che attacchi specificamente i punti della motivazione ritenuti errati, attraverso un’argomentazione giuridica rigorosa. La mera riproposizione di tesi già vagliate e respinte conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico con una condanna al pagamento di tremila euro.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo ha ritenuto una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una mera ripetizione dei motivi già presentati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello, senza apportare alcuna critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘non specifico ma soltanto apparente’?
Significa che il motivo, pur essendo formalmente esposto, non svolge la sua funzione essenziale di critica ragionata alla decisione. Manca di specificità e si limita a una contestazione generica, non consentendo alla Corte di valutare un potenziale errore di diritto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45459 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME , ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della qualificazione del fatto ai sensi dell’art 648 co pen. e non piuttosto ai sensi dell’art. 712 cod. pen., è indeducibile perché fonda su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti appello e correttamente disattesi dalla corte di merito a pagina 2 (par. 5.1.) de sentenza impugnata, con motivazione aderente alla ricostruzione del fatto e ai principi di diritto fissati in materia, così che gli stessi devono considerarsi specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipic funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente