Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Mera Ripetizione dei Motivi
Quando si presenta un appello alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti siano nuovi, specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di argomentazioni che sono una semplice fotocopia di quelle già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, delineando chiaramente i confini del giudizio di legittimità e le sanzioni per chi non li rispetta.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su tre punti principali:
1. La nullità del processo per una presunta impossibilità assoluta a comparire a un’udienza cruciale a causa di motivi di salute.
2. La contestazione della sua responsabilità penale e della sua identificazione come autore del reato.
3. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche, negate dal giudice di merito.
Inoltre, è stata presentata una memoria difensiva successiva che insisteva per l’accoglimento di tali motivi. Tuttavia, la Suprema Corte ha preso una direzione completamente diversa.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di questa decisione è netta: i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una riproposizione delle stesse censure già ampiamente vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso, quindi, mancava di quella specificità e novità necessarie per poter essere esaminato nel merito in sede di legittimità.
Questo principio è fondamentale nel nostro ordinamento: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Presentare le stesse argomentazioni equivale a chiedere un riesame del merito, cosa non consentita.
Le Motivazioni della Corte
Scendendo nel dettaglio, la Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, evidenziando come la Corte d’Appello avesse già fornito risposte adeguate e giuridicamente corrette.
– Sull’impossibilità a comparire: I giudici hanno sottolineato che la presunta impossibilità non sussisteva. Esisteva infatti un referto dell’autorità sanitaria locale che aveva concesso il nulla osta alla comparizione, dato che l’imputato non presentava sintomi riconducibili al Covid. La doglianza era quindi infondata.
– Sulla responsabilità penale: La Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione congrua e logica, tra le pagine 3 e 5 della sua sentenza, sia sulla colpevolezza per il reato contestato sia sull’identificazione certa dell’imputato. Riproporre la questione senza nuovi elementi critici è stato ritenuto un tentativo di ottenere un inammissibile riesame dei fatti.
– Sul diniego delle attenuanti generiche: La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato. Devono essere meritate e fondate su elementi positivi, che in questo caso non erano emersi né erano stati allegati. Al contrario, la condotta dell’imputato era stata giudicata particolarmente pericolosa e aggravata dal suo status di soggetto pluri-recidivo. Il richiamo alle condizioni di salute per giustificare la richiesta è stato considerato apodittico e irrilevante.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo non è un esito neutro. Comporta due conseguenze economiche significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso inammissibile non è solo inefficace, ma anche costoso. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere consapevoli che il ricorso in Cassazione richiede la formulazione di censure nuove, che attacchino specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, e non una semplice e sterile ripetizione di argomenti già sconfessati.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono una mera riproduzione di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove e specifiche questioni sulla legittimità della decisione.
L’impossibilità a comparire in udienza per motivi di salute è sempre una causa di nullità?
No, non sempre. Come dimostra il caso, se esiste un referto medico o un’attestazione dell’autorità sanitaria che certifica l’assenza di un impedimento assoluto (come il nulla osta a comparire perché non si avevano sintomi di Covid), la richiesta di nullità può essere respinta.
Le attenuanti generiche sono un diritto dell’imputato?
No, le attenuanti generiche non costituiscono un diritto. La loro concessione è una facoltà discrezionale del giudice, che deve basarsi su elementi positivi non emersi o non allegati. Vengono negate se la condotta è particolarmente grave e se l’imputato è un soggetto recidivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46486 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46486 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il 06/05/1987
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 22689
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
letta la successiva memoria difensiva in cui si insiste per l’accoglimento dei motivi;
Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. Si vedano, in particolare, alle pagg. 2 e 3 congru motivazione in ordine al rigetto dell’eccepita nullità per impossibilità assoluta a comparire dell’imputato all’udienza del 26/07/2022 alla luce del referto dell’ASP di Agrigento che aveva concesso al Sottile il nulla osta non avendo i sintomi del Covid; alle pagg. da 3 a 5 sulla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato di cui all’art. 337 cod. pen. e sull’identificazione inequivoca dell’imputato;
Ritenuto in ordine al diniego delle attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell’imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta particolarmente pericolosa posta in essere da soggetto pluri-recidivo (pag. 6), a nulla rilevando l’apodittico richiamo al mancato espletamento dell’esame per le condizioni di salute;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
La Presidente