Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del riesame
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito. Questa decisione sottolinea la natura del giudizio di legittimità e pone dei paletti chiari per la presentazione dei ricorsi, definendo quando un ricorso inammissibile è tale per la sua natura meramente riproduttiva.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, emessa dal Tribunale e successivamente confermata, seppur con una parziale riforma sulla pena, dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, contestando in particolare la violazione di legge nella gestione delle circostanze attenuanti e la presunta illegalità della pena, dovuta al riconoscimento delle attenuanti generiche in misura minima anziché massima. Inoltre, veniva lamentata la carenza e la manifesta illogicità della motivazione della Corte d’Appello su questi specifici punti.
I Motivi del Ricorso e la Regola del Ricorso Inammissibile
L’appellante ha cercato di portare all’attenzione della Suprema Corte questioni che, in sostanza, erano già state al centro del dibattito processuale in appello. Le censure riguardavano la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla quantificazione della pena e sull’applicazione delle attenuanti. La difesa sosteneva che tale valutazione fosse viziata e illogica.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato la criticità di tale approccio. I motivi presentati non introducevano nuovi profili di violazione di legge, ma si limitavano a riproporre le stesse lamentele già adeguatamente vagliate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale. Questo ha portato la Corte a qualificare il ricorso inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di censure già disattese.
Le Motivazioni della Cassazione: Discrezionalità e Limiti al Sindacato di Legittimità
La Suprema Corte, nella sua ordinanza, ha ribadito con fermezza la propria funzione e i limiti del suo intervento. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti o la congruità della pena. Il compito della Cassazione è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione.
In materia di trattamento sanzionatorio, la Corte ha ricordato che la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Questa scelta non può essere censurata in sede di legittimità, a meno che non sia il frutto di un palese arbitrio o non sia supportata da una motivazione manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di Cassazione hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione adeguata e non contraddittoria per le sue decisioni sulla pena, rendendo così l’impugnazione infondata e, proceduralmente, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in esame costituisce un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, è indispensabile che il ricorso presenti vizi di legittimità specifici e, possibilmente, nuovi rispetto a quelli già discussi. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la valutazione del giudice di merito, ma è necessario individuare precise violazioni di legge o vizi logici radicali nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, il ricorso si risolve in un tentativo infruttuoso di ottenere un nuovo giudizio sul fatto, compito che esula completamente dalle attribuzioni della Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per essere ‘meramente riproduttivo’?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per tale motivo quando i motivi di impugnazione si limitano a ripetere le stesse censure e argomentazioni che sono già state adeguatamente esaminate e correttamente respinte dalla corte del grado precedente, come la Corte d’Appello.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa da un giudice?
Generalmente no. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la decisione è frutto di arbitrio o se la motivazione che la sostiene è manifestamente illogica, cioè palesemente contraddittoria o irragionevole.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1177 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1177 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto aa:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il 29/09/1992
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Foggia per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 65 e 69 cd. pen.; illegalità della pena per essere state le attenuanti generiche riconosciute nella misura minima e non massima; carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 6 sent. imp.). Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistit da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre ente