Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Linea Dura sulla Reiterazione dei Motivi
Quando un appello o un ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, rischia di essere dichiarato inammissibile. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, sottolineando come il giudizio di legittimità non possa trasformarsi in una terza istanza di merito. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per tentato furto, in cui la difesa contestava la valutazione della recidiva.
I Fatti del Caso: Un Tentativo di Furto e la Condanna
La vicenda giudiziaria trae origine da un tentativo di furto di un portafogli, lasciato incustodito dalla persona offesa all’interno del proprio luogo di lavoro. L’imputato veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale di Pistoia sia in secondo grado dalla Corte di Appello di Firenze. Quest’ultima, pur riformando parzialmente la pena, confermava la responsabilità penale, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva qualificata contestata.
Il Ricorso in Cassazione e la Questione della Recidiva
La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, concentrando le proprie doglianze esclusivamente su un punto: l’applicazione della recidiva. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente motivato la scelta di non escludere la recidiva, limitandosi a un giudizio di equivalenza con le attenuanti. Si sosteneva, in pratica, che la valutazione della pericolosità sociale dell’imputato fosse stata errata.
La Decisione della Suprema Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’argomentazione netta e consolidata nella giurisprudenza: i motivi presentati erano del tutto reiterativi delle questioni già ampiamente esaminate e rigettate dalla Corte territoriale. Questo rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità e di critica puntuale alla decisione impugnata.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la decisione della Corte d’Appello era basata su argomentazioni “del tutto congrue, oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche”. I giudici di merito avevano infatti valorizzato elementi concreti per ritenere la maggiore pericolosità dell’imputato, come la natura dei suoi numerosi precedenti penali e l’assenza di un effetto deterrente delle pene e dei benefici già goduti in passato. Citando precedenti delle Sezioni Unite, la Corte ha ricordato che il dovere di motivazione sulla pericolosità è adempiuto anche in modo succinto, quando si dà conto del fatto che la nuova condotta rappresenta una “significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato”. Proporre in Cassazione le medesime lamentele, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, equivale a chiedere un inammissibile riesame del merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che il ricorso per cassazione non è una terza occasione per discutere i fatti. Per superare il vaglio di ammissibilità, è necessario formulare critiche specifiche alla sentenza impugnata, evidenziando vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge) o palesi illogicità nella motivazione. La semplice riproposizione delle stesse difese già vagliate nei gradi precedenti porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa decisione serve da monito: le impugnazioni devono essere mirate e tecnicamente fondate, non un tentativo di ottenere un’ulteriore valutazione del quadro fattuale.
Quando un ricorso per cassazione è considerato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando, tra le altre cause, i motivi proposti sono una mera ripetizione delle doglianze già esaminate e rigettate dalla corte del grado precedente, senza introdurre nuove e specifiche critiche alla logica giuridica della sentenza impugnata.
Come viene giustificata la valutazione della maggiore pericolosità di un imputato?
La valutazione si basa su elementi concreti come la natura e il numero dei precedenti penali, l’inefficacia deterrente di pene già scontate e la constatazione che il nuovo reato si inserisce in una continuità delinquenziale, dimostrando una persistente tendenza a commettere crimini.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46145 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46145 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 14/02/1989
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
svota la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, in epigrafe indicata, con la quale è stata riformata solo in punto pena, previo riconoscimento delle generiche in termini di equivalenza rispetto alla recidiva qualificata, quella del Tribunale di Pistoia di condanna del predetto per un tentativo di furto ex art. 624 bis, cod. pen. (di un portafogli lasciato dalla p.o. all’interno del luogo di lavoro, in Pistoia il 17/4/2014);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (in punto applicazione della recidiva) del tutto reiterativi delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con argomentazioni del tutto congrue, oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo valorizzato, ai fini della ritenuta maggiore pericolosità espressa la natura dei plurimi precedenti e l’assenza di effetto deterrente delle pene già scontate e dei benefici già usufruiti (sui requisiti dell’atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; quanto al giudizio sulla maggiore pericolosità, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251690-01; sez. 6, n. 56972 del 20/6/2018, COGNOME, Rv. 274782-01, in cui si è precisato che tale dovere risulta adempiuto ove, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024