Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia la Semplice Ripetizione dei Motivi d’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già discusse e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché i motivi addotti erano una mera fotocopia di quelli sollevati in appello. Questa decisione offre spunti cruciali sulla necessità di una critica argomentata e specifica contro la sentenza che si intende impugnare.
I Fatti del Caso
Due soggetti, precedentemente condannati dalla Corte d’Appello di Bari per il reato di riciclaggio (art. 648-bis del Codice Penale), hanno proposto ricorso per Cassazione. Uno dei ricorrenti lamentava un vizio di motivazione in relazione alla sua partecipazione al reato. L’altro, invece, denunciava una violazione di legge e una carenza di motivazione riguardo agli elementi costitutivi del reato e alla sua colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati inammissibili. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un esame preliminare, riscontrando un difetto insanabile nella modalità di presentazione dei ricorsi. La decisione si è tradotta non solo nella conferma della condanna, ma anche nell’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno.
Le motivazioni della Corte su un ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi interconnessi: la non specificità dei motivi, dovuta alla loro pedissequa reiterazione, e la manifesta infondatezza delle censure mosse alla sentenza di secondo grado.
La Reiterazione dei Motivi di Appello
Il punto centrale della pronuncia è che i ricorsi si limitavano a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Questo comportamento processuale trasforma il ricorso in un atto solo apparentemente critico. Invece di assolvere alla sua funzione, che è quella di criticare in modo specifico e argomentato i punti della sentenza impugnata, il ricorso si risolveva in una sterile ripetizione. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la decisione di secondo grado, evidenziandone gli specifici errori logici o giuridici, e non può limitarsi a ignorarla riproponendo le medesime doglianze. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione solida, basata su una “pluralità di elementi – tutt’altro che indiziari”, per affermare la responsabilità penale degli imputati.
La Manifesta Infondatezza del Ricorso
Oltre al difetto di specificità, la Corte ha rilevato che le censure erano anche manifestamente infondate. Un’attenta lettura della sentenza impugnata, secondo i giudici di legittimità, non rivelava alcun difetto, contraddittorietà o illogicità. Al contrario, la motivazione del provvedimento di secondo grado è stata descritta come “esistente”, “lineare”, “coerente” e basata su un’analisi completa ed esauriente di tutte le prove raccolte. Di fronte a una motivazione così ben strutturata, l’affermazione generica di un vizio motivazionale si è rivelata priva di qualsiasi fondamento, conducendo alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che l’atto di impugnazione si confronti direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sviluppando una critica mirata e non limitandosi a una sterile ripetizione. La declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche, funge da monito sull’importanza di redigere atti processuali specifici e giuridicamente fondati.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato una ‘pedissequa reiterazione’?
Quando si limita a riproporre gli stessi motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza sviluppare una critica argomentata e specifica contro le ragioni della decisione impugnata.
Cosa significa dichiarare un ricorso inammissibile?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. La Corte si ferma a questa valutazione preliminare e la decisione impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione per aver adito la Corte senza fondati motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46125 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ANDRIA il 12/04/1974 NOME nato a ANDRIA il 04/02/1994
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse rispettivamente di NOME COGNOME e NOME COGNOME
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 110 e 648 bis cod. pen. (per Lovergine), nonché la violazione di legge e la carenza motivazione in ordine agli artt. 192, 648 bis, 42, 43 e 648 cod. pen. (per Acri), sono indeducibili poiché tutti fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda , in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in ordine alla pluralità di elementi tutt’altro che indiziari comprovanti la penale responsabilità dei ricorrenti ex art. 648 bis cod. pen., la cui prova certa ha consentito di escludere la sussumibilità dei fatti nella più lieve ipotesi di cui all’art. 648 cod. pen.);
che tali motivi sono, peraltro, manifestamente infondati poiché l’asserito difetto e/o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emerge dalla lettura dell’analitica motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.