Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Mera Ripetizione dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una condanna, ma non è un terzo grado di giudizio sui fatti. La Corte Suprema valuta solo la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto perché non fa altro che ripetere argomentazioni già esaminate e rigettate. Analizziamo una vicenda legata a una violazione del Codice della Strada per capire i limiti e i requisiti di un’impugnazione efficace.
Il caso: dalla condanna al ricorso in Cassazione
Un automobilista veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per una violazione dell’art. 116 del Codice della Strada. Non rassegnato alla decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per cercare di annullare la condanna.
I motivi del ricorso: identificazione e stato di malessere
L’imputato basava la sua difesa su due punti principali:
1. Errata identificazione: Contestava di essere stato lui il conducente al momento dell’infrazione.
2. Stato di necessità: Sosteneva che la sua compagna, incinta e a bordo del veicolo, si trovasse in uno stato di malessere, una circostanza che, a suo dire, avrebbe dovuto giustificare il suo comportamento.
Questi argomenti erano già stati presentati e valutati nei precedenti gradi di giudizio, ma il ricorrente sperava in un esito diverso davanti alla Suprema Corte.
La decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio procedurale consolidato: l’impugnazione non può limitarsi a una “mera riproposizione” di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito. Il ricorso per cassazione deve, invece, contenere critiche specifiche e puntuali al ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata.
La valutazione delle prove: perché le giustificazioni non hanno retto
La Corte ha analizzato nel dettaglio perché le argomentazioni dell’imputato fossero infondate. Per quanto riguarda l’identificazione, i giudici hanno sottolineato che al momento del controllo era stato redatto un verbale in cui l’imputato aveva fornito le proprie generalità e nominato un avvocato di fiducia. In assenza di prove contrarie sulla falsità di tali dichiarazioni, il verbale costituiva un elemento sufficiente.
In merito allo presunto stato di malessere della passeggera, la Corte ha osservato due elementi cruciali: primo, non era mai stata prodotta alcuna certificazione medica a supporto di tale affermazione; secondo, la coppia stava tornando verso casa e non si stava recando presso una struttura sanitaria, un comportamento incoerente con una presunta emergenza medica.
Le motivazioni
La motivazione centrale della decisione risiede nel principio, richiamato anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 8825/2017), secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando sono generici, ma anche quando mancano di una necessaria correlazione con le ragioni della sentenza impugnata. In altre parole, chi impugna non può ignorare il percorso argomentativo del giudice precedente e limitarsi a ripetere le proprie difese. È necessario attaccare specificamente la logica e le conclusioni della corte d’appello, dimostrando dove e perché il giudice avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel valutare le prove in modo coerente.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore possibilità per ridiscutere i fatti del processo. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile formulare censure precise, tecniche e direttamente collegate alla motivazione della sentenza che si intende contestare. La semplice riproposizione dei medesimi argomenti, già ritenuti infondati, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché costituiva una mera riproposizione di motivi già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre specifiche critiche al ragionamento della sentenza impugnata.
Quale valore probatorio ha avuto il verbale di identificazione?
Il verbale di identificazione, nel quale l’imputato aveva fornito le proprie generalità e nominato un difensore di fiducia, è stato ritenuto prova sufficiente della sua identità, poiché non è stato fornito alcun elemento per ritenerne la falsità.
La giustificazione dello stato di malessere della passeggera è stata accolta?
No, non è stata accolta perché non è stata prodotta alcuna certificazione medica e perché la Corte ha rilevato che la coppia stava tornando a casa e non si stava recando presso una struttura sanitaria, comportamento ritenuto incompatibile con una situazione di emergenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15597 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15597 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 12/06/1973
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3anco COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila di conferma della sentenza con la quale il Tribunale di Vasto lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116 cod. strada.
Con i motivi di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla identificazione del conducente, con il secondo vizio id motivazione in relazione al dedotto stato di malessere della trasportata che dichiarava di essere incinta.
I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili in quanto mera riproposizione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con gli elementi di fatto acquisiti.
Il percorso argomentativo della Corte territoriale fondato sulla circostanza che è stato redatto verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio nel quale l’imputato ha fornito le proprie generalità e nominato quale difensore di fiducia l’avv. COGNOME del foro di Lanciano, rilevando che non sussisteva alcun elemento per ritenere la falsità delle relative dichiarazioni e che, con riferimento al secondo motivo, che non è stato fornito alcun elemento dal quale potesse desumersi che la compagna del COGNOME, incinta, stesse male, evidenziando peraltro che i due stavano facendo ritorno a casa e non si stavano recando presso strutture sanitarie. La Corte ha peraltro posto l’accento sulla circostanza che nessuna certificazione è stata mai prodotta al riguardo.
E’ noto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del procedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025
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