Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22771 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22771 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 04/03/1980
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOì IVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l’ ha riconosciuto colp del reato di cui all’art. 73, comma k DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconosciment della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen e al diniego di esclusione della
I motivi ripropongono una pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appell e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifi ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e rei gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo g senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnat (Sez. 2 – , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970 – 01). Ed invero, quan al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, la moti della Corte territoriale è rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legi secondo cui ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolar del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo suffi l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 27464 Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Nella specie, la Cort territoriale sottolinea che le modalità dell’azione erano comunque allarmanti attesa la plur di cessioni perpetrata dal ricorrente nello spazio temporale in cui era stato sottoposto a ser di osservazione da parte degli operanti, circostanza confermata anche dalle dichiarazio dell’acquirente COGNOME, che aveva affermato di aver acquistato già in precedenza dosi stupefacente dall’imputato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Inoltre La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ o motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare rig all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità d esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 d 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudi di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto l’ulteriore episodio di violazio disciplina sugli stupefacenti dimostrava ampiamente che l’imputato era stabilmente dedito al attività di detenzione e spaccio, senza alcun effetto dissuasivo della precedente condanna, sì rivelare una aumentata pericolosità sociale.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente ( Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e dì una somma che congruamente sì determina in 3000 euro, in favore del cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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processuali e della somma dì C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2025
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