Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25423 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25423 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 26/10/2000 avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte d’appello di Palermo; esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all’art. 23 legge n. 110 del 1975, e deduce tre motivi di ricorso che costituiscono la pedissequa riproduzione di quelli svolti con l’atto di appello, adeguatamente vagliati e superati;
richiamato il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «¨ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01);
rilevato, in particolare, che – quanto al primo e al secondo motivo – la Corte di appello ha chiarito, con motivazione adeguata e aderente alle risultanze probatorie, le ragioni per le quali ha ritenuto l’arma perfettamente efficiente (valorizzando le dichiarazioni del teste COGNOME) e la piena consapevolezza da parte dell’imputato della sua clandestinità (valorizzando l’inconsueto luogo di custodia, ovverosia il congelatore del frigorifero, oltre alle stesse dichiarazioni dell’imputato sulle circostanze, altrettanto sospette, dell’acquisto);
considerato che sfugge altresì a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poichØ la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o piø) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, COGNOME, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
rilevato, ancora, che – con riferimento al motivo riguardante le circostante attenuati
generiche – le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli e che tali argomentazioni costituiscono la ragione e segnano al tempo stesso il limite di siffatto riconoscimento, in una materiache involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo giurisprudenziale (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato i precedenti penali, di cui uno per il grave reato di rapina, e l’assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI