Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Nuovi Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale presentare argomentazioni nuove e specifiche che evidenzino un errore di diritto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della mera ripetizione di motivi già esaminati e respinti in appello. Questo caso offre uno spunto didattico per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze del non rispettarli.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione per contestare una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. La condanna riguardava i reati di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale, e di lesioni personali, ai sensi degli artt. 582 e 585 del codice penale.
Nel suo ricorso, l’imputato sollevava quattro motivi principali:
1. Errata valutazione della sussistenza del reato di resistenza.
2. Errata qualificazione giuridica delle lesioni.
3. Mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
4. Mancata applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.).
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello procedurale precedente. La Corte ha osservato che tutti e quattro i motivi presentati non erano altro che una “mera ripetizione” delle questioni già sottoposte all’attenzione della Corte d’Appello.
Questo principio è fondamentale nel nostro ordinamento: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le stesse lamentele. È uno strumento destinato a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, non a riesaminare i fatti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando come la Corte d’Appello avesse già affrontato e confutato tutte le argomentazioni del ricorrente con una “motivazione logica, completa e giuridicamente corretta”. La sentenza di secondo grado, secondo gli Ermellini, aveva già spiegato in modo esauriente (nelle pagine da 4 a 7 del provvedimento) perché le doglianze dell’imputato non potevano essere accolte.
Di conseguenza, riproporre le stesse identiche questioni in Cassazione, senza evidenziare vizi specifici della sentenza d’appello (come un’errata interpretazione della legge o un vizio logico manifesto nella motivazione), trasforma il ricorso in un tentativo inidoneo di ottenere un nuovo giudizio di merito. Questa pratica rende il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ha due importanti implicazioni pratiche. La prima è un monito per chi intende ricorrere in Cassazione: è essenziale che l’atto di impugnazione si concentri sui vizi di legittimità della sentenza impugnata, introducendo critiche nuove e pertinenti alla motivazione del giudice d’appello. La semplice riproposizione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento.
La seconda conseguenza è di natura economica. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo dimostra come un ricorso presentato senza i dovuti requisiti non sia solo inefficace, ma anche oneroso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di questioni già sollevate in sede di appello e confutate dalla Corte territoriale con una motivazione logica, completa e giuridicamente corretta.
Quali erano i reati oggetto della condanna?
L’imputato era stato condannato per il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 cod. pen. e per il delitto di lesioni, previsto dagli artt. 582 e 585 cod. pen.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1444 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1444 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (C.U.I CODICE_FISCALE) nato il 05/01/1997
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i quattro motivi con cui si censura la ritenuta integrazione del ( elitto di all’art. 337 cod. pen., del delitto di lesioni ex art. 582 e 585 cod. pen., il mancato rici losemente della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. e della circostanza a tenuant di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. costituiscono mera ripetizione di questioni poste in sedE di grav confutate con motivazione logica, completa e giuridicamente corretta dalla Cort di appelle (pagg. da 4 a 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c ndanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ‘avore dellzi Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lelle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024