Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25140 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 11/04/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25140 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 40841/2024
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Senegal il 18/11/1966, avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Siena del 13/05/2020, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.
2.1. Con un primo motivo lamenta violazione degli artt. 125, 546 c.p.p., 111 Cost. e vizio della motivazione laddove la Corte di appello non ha motivato su circostanze dedotte con l’atto di appello, quale la presenza dell’imputato in Poggibonsi (ivi si trova l’unica macelleria tradizionale islamica), nonchŁ alle osservazioni difensive circa le modalità di occultamento dello stupefacente e l’assenza di strumenti destinati allo spaccio (quali bilancini, ecc.), che deponevano per il consumo personale e non per la destinazione alla cessione.
2.2. Con un secondo motivo, lamenta violazione dell’articolo 73, comma 5, c.p.p., in riferimento alla mancanza di prova dell’elemento oggettivo del reato della destinazione allo spaccio della sostanza.
2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 73, comma 5, c.p.p., in riferimento alla mancanza di prova dell’elemento soggettivo del reato della finalità di spaccio della sostanza.
2.4. con un quarto motivo lamenta violazione dell’articolo 131bis c.p..
Il ricorso Ł inammissibile.
Tutti i motivi costituiscono infatti pedissequa reiterazione di motivi di appello, motivatamente disattesi alla Corte territoriale, la quale ha per un verso evidenziato il quantitativo non esiguo dello stupefacente (oltre 30 grammi di hashish ), le modalità di suddivisione (in 4 stecche), le modalità di occultamento (all’interno degli slip), in uno con la condotta dell’imputato, quale descritta dagli operanti, consentivano pacificamente di inferire la destinazione allo spaccio della droga sequestrata.
Gli stessi motivi, inoltre, unitariamente considerati, secondo i giudici del merito non consentivano di applicare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Tale motivazione risulta fare buon governo dei principi stabiliti da questa Corte, la quale ritiene addirittura che la motivazione possa risultare implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Epidendio, Rv. 275635 – 02).
In conclusione, deve ribadirsi che Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La COGNOME, Rv 269217).
I primi tre motivi, inoltre, sono meramente rivalutativi del materiale probatorio, sollecitando a questa Corte una inammissibile rivalutazione del fatto.
Ed infatti, il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività Ł rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Pertanto, il ricorso per cassazione Ł inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una non consentita rivalutazione delle prove testimoniali, in quanto ciò esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME