Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Mera Ripetizione dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È necessario costruire un’argomentazione critica, precisa e pertinente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una semplice ripetizione dei motivi già discussi e rigettati in appello. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine dalla sentenza della Corte d’appello di Bologna, che confermava la condanna di un imputato per il reato di tentata rapina. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi di doglianza:
1. Errata qualificazione giuridica: Sosteneva che i fatti non configurassero una tentata rapina, ma un più lieve reato di tentato furto, chiedendone la derubricazione.
2. Mancato riconoscimento di un’attenuante: Lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale, relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità.
Entrambi i punti erano già stati al centro del dibattito processuale nel giudizio di secondo grado.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non stabilisce se fosse furto o rapina), ma si ferma a un livello procedurale precedente. La Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La chiave di volta della decisione risiede nel concetto di “pedissequa reiterazione”. La Corte ha osservato che entrambi i motivi di ricorso erano una mera riproposizione delle censure già formulate nell’atto di appello. La Corte d’appello aveva già analizzato e respinto quegli stessi argomenti con motivazioni giuridiche corrette e puntuali, come si evinceva dalle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata.
Secondo la Cassazione, un ricorso di questo tipo è solo “apparentemente specifico”. In realtà, esso omette di svolgere la sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata e mirata contro la decisione che si contesta. Non basta ripetere le proprie ragioni; è indispensabile confrontarsi con le motivazioni del giudice precedente e spiegare perché esse sarebbero errate.
La mancanza di questo confronto critico rende i motivi del ricorso generici e, di conseguenza, inammissibili. Il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, l’atto di impugnazione deve essere strutturato come una critica ragionata alla decisione precedente. È necessario analizzare le motivazioni del giudice d’appello e individuare specifici vizi logici o errori di diritto, argomentando in modo puntuale. La semplice riproposizione di argomenti già disattesi, senza un confronto dialettico con la sentenza impugnata, si traduce in un’azione sterile e destinata al fallimento, con l’ulteriore aggravio di spese per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a essere una ‘pedissequa reiterazione’ di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese, omettendo di formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza che si impugna.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono solo ‘apparentemente specifici’?
Significa che, sebbene possano sembrare dettagliati, in realtà non adempiono alla loro funzione, poiché non si confrontano criticamente con le ragioni della decisione impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in precedenza.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45978 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45978 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica dei fatti in termini di tentata rapina e se ne invoca la derubricazione nel delitto di tentato furto, è indeducibile perché è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., è indeducibile perché ripropone censure già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’appello (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.