Il Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di “Copia-Incolla”
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale sulla corretta redazione dei ricorsi per cassazione, evidenziando come la mera riproposizione dei motivi d’appello conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. In questo caso, un imputato condannato per ricettazione e uso indebito di una carta bancomat ha visto la sua impugnazione respinta senza nemmeno un esame nel merito, proprio perché i suoi argomenti erano una semplice fotocopia di quelli già disattesi nel grado precedente. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo in primo grado per i reati di ricettazione e uso indebito di carta bancomat. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza di secondo grado in merito alla prova del suo effettivo utilizzo e della disponibilità della carta di pagamento.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su un unico motivo: un presunto difetto nella motivazione della Corte d’Appello. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato come tale motivo non fosse altro che la “mera reiterazione delle medesime argomentazioni proposte con il gravame” d’appello. In pratica, l’imputato non ha sviluppato una critica specifica e puntuale contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitato a ripresentare le stesse doglianze, già esaminate e motivatamente respinte dai giudici territoriali.
L’Importanza della Specificità nel Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre all’infinito le stesse questioni. La sua funzione è quella di un controllo di legittimità sulla sentenza impugnata. Per questo, i motivi di ricorso devono essere “specifici”, ovvero devono attaccare direttamente la logica e le argomentazioni giuridiche della decisione che si contesta. Un ricorso inammissibile è tale proprio perché non assolve a questa funzione di critica puntuale, risolvendosi in motivi solo apparenti.
Il Principio di Diritto Consolidato
Per sostenere la propria decisione, la Corte richiama la sua giurisprudenza costante. Viene citata una sentenza del 2005 (n. 11933) e altre più recenti, che unanimemente affermano l’inammissibilità di un ricorso fondato su motivi che sono una semplice ripetizione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dalla corte di merito. Questi motivi, secondo la Corte, non sono specifici, ma solo apparenti.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è netta e lineare. Poiché il ricorso si è limitato a riproporre argomenti già affrontati e risolti dalla Corte d’Appello, senza introdurre elementi di critica specifici contro la struttura argomentativa della sentenza impugnata, esso manca del requisito fondamentale della specificità. La funzione tipica del ricorso per cassazione è quella di una critica mirata al provvedimento contestato. Quando questa critica manca e si ricade nella semplice ripetizione, il ricorso non può essere esaminato nel merito. Di conseguenza, la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione d’appello; è indispensabile costruire un’argomentazione giuridica nuova e specifica, che demolisca la logica della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a un “copia-incolla” dei motivi d’appello è destinato a fallire, comportando non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori spese e sanzioni. È quindi cruciale affidarsi a una difesa tecnica che sappia individuare i vizi specifici della sentenza e articolarli in motivi di ricorso pertinenti e critici.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato una mera ripetizione dei motivi d’appello?
Quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sviluppare una critica puntuale e specifica contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che devono individuare con precisione le parti della sentenza che si contestano e spiegare in modo chiaro le ragioni giuridiche per cui si ritiene che la decisione sia errata, non potendosi limitare a una generica contestazione o alla semplice riproposizione di argomenti già esaminati.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso non valido.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45949 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45949 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PACHINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 17/11/2022 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 28/11/2017 del Tribunale di Torino, che lo aveva condanNOME per i reati di ricettazione e uso indebito di carta bancomat.
Deduce:
1.Vizio di motivazione in ordine all’utilizzo e alla disponibilità della carta bancomat da parte dell’imputato.
Ciò premesso il ricorso è la mera reiterazione delle medesime argomentazioni proposte con il gravame, affrontate e risolte dalla Corte di appello che (si vedano, in particolare, pag e 5), con motivazione di fatto trascurata dal ricorrente.
A tale proposito, questa Corte ha costantemente chiarito che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appe motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntual avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.