Ricorso inammissibile: la Cassazione boccia la mera ripetizione dei motivi d’appello
L’ordinanza in esame, emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. In particolare, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata, è da considerarsi un ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea la necessità per i legali di formulare motivi di ricorso che siano specifici e pertinenti, anziché limitarsi a una semplice riproposizione di censure precedenti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina, la quale aveva confermato una precedente decisione del Tribunale di primo grado. Il ricorrente lamentava diversi vizi della sentenza d’appello, tra cui la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, oltre alla violazione di norme processuali e penali. Le doglianze erano state formulate in relazione a presunti errori di valutazione commessi dai giudici di merito.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha adottato una posizione netta e rigorosa. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti nel giudizio d’appello. In altre parole, il difensore si era limitato a ‘copiare e incollare’ le argomentazioni precedenti, senza sviluppare una critica mirata e argomentata contro la specifica motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
La Cassazione ha chiarito che i motivi di ricorso, per essere ammissibili, devono essere ‘specifici’ e non meramente ‘apparenti’. Essi devono assolvere alla funzione tipica di una critica strutturata, evidenziando gli errori di diritto o i vizi logici presenti nella decisione impugnata. Un ricorso che omette questo passaggio fondamentale perde la sua funzione e non può essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta se i giudici dei gradi inferiori abbiano correttamente applicato la legge e se la loro motivazione sia logica e coerente. Un ricorso che ripropone le stesse questioni fattuali già esaminate e rigettate, senza individuare un preciso errore di diritto nella sentenza d’appello, è destinato all’inammissibilità.
Nel caso specifico, i motivi sono stati giudicati ‘indeducibili’ proprio perché si risolvevano in una riproposizione di argomenti già puntualmente disattesi dalla Corte territoriale. Mancava, quindi, quel confronto critico con le ragioni della decisione impugnata che costituisce il presupposto essenziale per l’ammissibilità del ricorso per cassazione.
Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ha avuto conseguenze dirette per il ricorrente: il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Dal punto di vista giuridico, questa ordinanza rappresenta un monito importante per gli operatori del diritto. Sottolinea che la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e specifica della sentenza che si intende impugnare, evitando formule generiche o la mera ripetizione di argomenti già spesi. La specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti non negoziabili per accedere al giudizio di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a essere una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere ‘specifici’ e non ‘apparenti’?
Significa che le ragioni del ricorso devono individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza appellata. Motivi ‘apparenti’ sono quelli che, pur sembrando formalmente validi, in realtà non criticano la decisione ma si limitano a riproporre le stesse questioni già decise.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45801 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45801 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina in data 13/4/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Messina del 12/2/2021;
letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione di norme processuali e penali in relazione agli artt. 598, 602, 178 comma 1, lett. B) cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen., sono ndeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argornentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il Consigliere Estensore
GLYPH Il Presidente