Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Generici e Ripetitivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una pronuncia con cui la Corte di Cassazione ferma sul nascere un tentativo di appello che non rispetta i requisiti di specificità richiesti dalla legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare perché la semplice riproposizione di argomenti già bocciati in appello non costituisce un valido motivo di ricorso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due individui condannati dalla Corte d’Appello di Roma. Gli imputati si sono rivolti alla Corte di Cassazione contestando diversi aspetti della sentenza di condanna. In sintesi, i motivi del ricorso vertevano su tre punti principali:
1. La presunta erroneità della motivazione che aveva portato alla condanna.
2. La mancata riqualificazione di un reato in una forma meno grave di truffa e la richiesta di assoluzione.
3. Per uno degli imputati, il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con un’altra sentenza.
4. Per l’altro, la contestazione sul bilanciamento delle circostanze attenuanti.
In sostanza, i ricorrenti chiedevano alla Suprema Corte una riconsiderazione completa della loro posizione, sperando in un esito diverso da quello dei gradi di merito.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti in blocco, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di fondo è un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La Pedissequa Reiterazione dei Motivi
Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che i motivi di ricorso non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno sottolineato come i ricorsi omettessero di assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza. Invece di attaccare specifici passaggi logici o giuridici della decisione d’appello, gli imputati si sono limitati a riproporre le loro tesi difensive.
Per questo motivo, i motivi sono stati considerati “non specifici ma soltanto apparenti”. Un motivo è specifico quando individua con precisione il vizio della sentenza (violazione di legge o vizio di motivazione) e ne dimostra l’impatto sulla decisione. Un motivo apparente, al contrario, si limita a esprimere un generico dissenso con l’esito del processo.
La Discrezionalità sul Bilanciamento delle Circostanze
Anche il motivo relativo alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è stato giudicato infondato. La Corte ha ricordato che il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto (attenuanti e aggravanti) rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al controllo della Cassazione, a meno che non sia palesemente illogica o arbitraria, cosa che nel caso di specie non è stata ravvisata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici dei primi due gradi. Il suo compito è verificare che la decisione impugnata sia immune da vizi logici e giuridici. Nel caso analizzato, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “esente da vizi logici e giuridici”, esplicitando le ragioni del proprio convincimento in modo congruo e coerente. Di fronte a una motivazione solida, la mera riproposizione delle stesse argomentazioni difensive si rivela inefficace e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riedizione del processo d’appello. Per avere una possibilità di successo, è necessario elaborare una critica mirata, tecnica e specifica, che vada a colpire i punti deboli della motivazione della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere argomenti già disattesi non solo è inutile, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione, delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘apparente’ e non ‘specifico’?
Significa che il motivo, pur sembrando una contestazione, in realtà non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza. Non individua un preciso errore logico o giuridico del giudice, ma si limita a esprimere un dissenso generico, risultando quindi inefficace.
La Corte di Cassazione può rivedere il giudizio sulle circostanze attenuanti fatto dal giudice di merito?
Di norma no. La valutazione e il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti sono un giudizio discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se tale giudizio è frutto di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6480 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6480 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a ACERRA il 26/10/1999 NOME nato a ACERRA il 24/06/2003
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME Giovanni,
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso di COGNOME Antonio che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, la mancata assoluzione per i reati di cui al capo 2, l’omessa riqualificazione della fattispecie criminosa nelle forme della truffa ex art. 640, comma 2, n. 2 cod. pen., sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7-8-9-10) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso di COGNOME Antonio che denuncia difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza del 4/12/2023, emessa dalla Sezione IV della Corte di Appello di Roma è manifestamente infondato;
considerato che l’onere argomentativo del giudice di merito è stato assolto (si vedano, in particolare, pagg. 11-12 della sentenza impugnata) attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
ritenuto che il primo motivo di ricorso di NOME Giovanni che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e l’omessa assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen. con riferimento al reato di truffa, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 12-13), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME che denuncia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in termini dí prevalenza è manifestamente infondato tenuto conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimit qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena inflitta in concreta (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che, per altro, il motivo spiegato in ordine al trattamento sanzionatorio risulta generico e ricondotto anche a petitum tipico del giudizio di merito;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.