Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Mera Ripetizione dei Motivi d’Appello
L’impugnazione di una sentenza di condanna è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta del mancato rispetto di tali norme, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame offre uno spunto cruciale sull’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e critici, anziché limitarsi a una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in primo grado dal Tribunale e la cui sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello, hanno proposto ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si concentravano su tre punti principali: un presunto vizio motivazionale riguardo al concorso nel reato di ricettazione, il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e il diniego delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
In sostanza, i ricorrenti lamentavano che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente la propria decisione su questi aspetti, confermando la condanna senza un’analisi approfondita delle loro obiezioni. Il loro obiettivo era ottenere un annullamento della sentenza di secondo grado e un nuovo esame della loro posizione.
L’Analisi della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando i ricorsi, ha rilevato una carenza fondamentale. I motivi presentati non costituivano una critica argomentata e specifica alla sentenza della Corte d’Appello, ma si risolvevano in una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già dedotto nel precedente grado di giudizio. I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse questioni già vagliate e respinte. La funzione del ricorso è quella di evidenziare errori specifici (di diritto o di motivazione) commessi dal giudice precedente, non di chiedere un terzo riesame del merito della vicenda.
La Mancanza di Specificità dei Motivi
Secondo la Corte, i motivi erano ‘non specifici ma soltanto apparenti’. Questo significa che, pur essendo formalmente presentati, non adempivano alla loro funzione essenziale: quella di criticare in modo puntuale e ragionato la decisione impugnata. Omettendo di confrontarsi direttamente con le argomentazioni della Corte d’Appello, i ricorsi si sono rivelati inefficaci e, di conseguenza, processualmente inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un principio consolidato della procedura penale. Un ricorso è considerato inammissibile quando non riesce a svolgere la ‘tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso’. In questo caso, i ricorrenti si sono limitati a ripresentare le stesse argomentazioni già disattese dalla corte di merito, senza spiegare perché la risposta di quest’ultima fosse errata o insufficiente. Questa pratica trasforma il ricorso in un atto meramente formale, privo della sostanza necessaria per attivare un controllo di legittimità. La Corte ha quindi dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza. È indispensabile costruire un’impugnazione che attacchi specificamente la struttura logico-giuridica della decisione contestata, evidenziandone i vizi con precisione. La mera riproposizione di doglianze generiche o già respinte equivale a un ricorso non motivato, destinato a essere dichiarato inammissibile. La decisione ha quindi un’importante valenza pratica: sottolinea la necessità di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione, pena la preclusione di un ulteriore esame e l’addebito di sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e letterale ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, mancando di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali erano i punti principali del ricorso?
I ricorrenti contestavano il vizio di motivazione riguardo alla loro partecipazione al reato di ricettazione, il trattamento sanzionatorio applicato e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45754 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45754 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
AUTIERO PASQUALE nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano in data 8/2/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Milano in data 9/3/2022;
ritenuto che i motivi di ricorso che contestano il vizio motivazionale in relazione alla doglianza prospettata in appello circa l’insussisl:enza del concorso dei reati di ricettazione di cui ai capi 1) e 3), nonché in merito al trattament sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione, sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata );
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il consigliere estensore
Il presidente