Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha chiarito, ancora una volta, i criteri di ammissibilità, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una semplice ripetizione di quanto già esaminato e respinto dalla Corte d’Appello. Questo caso offre spunti cruciali sulla differenza tra una critica argomentata e una sterile riproposizione delle proprie tesi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di rapina impropria. La difesa dell’imputato aveva sostenuto, sia in primo grado che in appello, che i fatti dovessero essere qualificati diversamente, ovvero come furto con strappo, un reato punito meno severamente. Inoltre, la difesa lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di un’altra attenuante specifica. La Corte d’Appello di Palermo aveva rigettato tali richieste, confermando la condanna. Di conseguenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando le proprie doglianze sugli stessi due punti.
I Motivi del Ricorso e perché è stato dichiarato inammissibile
Il ricorso si fondava su due principali motivi, entrambi giudicati non meritevoli di un esame nel merito da parte della Suprema Corte.
La contestazione sulla qualificazione del reato
Il primo motivo contestava la qualificazione del reato come rapina impropria, chiedendone la derubricazione in furto con strappo. La Corte di Cassazione ha stroncato questa argomentazione definendola ‘indeducibile’. Il motivo? Non era una critica specifica alla sentenza d’appello, ma una ‘pedissequa reiterazione’ delle censure già esaminate e puntualmente respinte nel grado precedente. Secondo gli Ermellini, un ricorso di legittimità, per essere ammissibile, deve assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata contro la decisione impugnata, evidenziandone vizi logici o giuridici. Limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni rende il motivo apparente e non specifico, portando a un inevitabile ricorso inammissibile.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti
Il secondo motivo di doglianza riguardava il rifiuto dei giudici di merito di concedere le attenuanti generiche e l’attenuante del danno di speciale tenuità. Anche su questo punto, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. La valutazione sulla concessione delle attenuanti è una prerogativa del giudice di merito e può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica o assente. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse esente da vizi. È stato inoltre ribadito un principio consolidato: nel negare le attenuanti generiche, il giudice non è obbligato ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi, implicitamente superando tutti gli altri.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si basa su principi procedurali cardine del nostro ordinamento. Il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti o le prove.
Il principio della specificità dei motivi di ricorso impone al ricorrente di confrontarsi criticamente con la decisione che contesta. Riproporre le stesse identiche argomentazioni, senza spiegare perché la motivazione del giudice d’appello sarebbe errata, equivale a non presentare un vero motivo di impugnazione. Allo stesso modo, la valutazione degli elementi per la concessione delle attenuanti rientra nell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che la Cassazione può sindacare solo in caso di illogicità manifesta, non potendo sostituire la propria valutazione a quella effettuata nei gradi precedenti.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione. La redazione del ricorso richiede un’analisi tecnica e mirata, finalizzata a scovare vizi specifici nella sentenza d’appello. La semplice insoddisfazione per l’esito del giudizio e la riproposizione di tesi difensive già respinte non sono sufficienti per superare il vaglio di ammissibilità. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato una mera ripetizione di quello d’appello?
Quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già dedotte e respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. In tal caso, il motivo è considerato solo apparente e non specifico.
Perché la Cassazione ha ritenuto inammissibile la doglianza sulle attenuanti?
Perché la valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti è un giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione del giudice è, come in questo caso, esente da vizi di logica evidenti. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ritenuta adeguata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40752 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40752 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di rapina impropria, invocandone la derubricazione in quello di con strappo, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito veda pagina 1 della motivazione), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pe non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. i della sentenza impugnata); anche considerato, con riferimento alle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il dinieg della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli element favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tut altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente