Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4812 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4812 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME LANCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che i motivi di ricorso, nella specie:
il primo, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen.;
il secondo, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine al diniego di concessione dell’attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen.;
il terzo, che deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche,
sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), tra l’altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione;
che il giudice adito ha invero adeguatamente motivato in ordine alle doglianze (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione del compendio probatorio e alla fondatezza delle argomentazioni del giudice di prime cure, tenuto conto delle deposizioni dei testi escussi in udienza e di quanto avvenuto alla presenza degli operanti intervenuti sul luogo e al tempo del fatto; si vedano altresì, alla stessa pagina della sentenza impugnata, le ragioni di diniego di qualsivoglia mitigazione della pena, quali la mancanza di elementi positivi che giustifichino l’applicazione delle attenuanti generiche e il non irrisori valore del bene danneggiato ad esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 gennaio 2026.