Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4580 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4580 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di XXXXXXXXXXXXXXX;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge ed erronea applicazione della penale con riferimento alla erronea qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina aggravata con l’utilizzo dell’arma di cui all’art. 628 cod. pen. in lugo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona di cui all’art. 393 cod. pen. non Ł consentito dalla legge perchØ fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione evidenziandone la carenza e la manifesta illogicità con riferimento all’attendibilità della persona offesa non Ł consentito dalla legge in questa sede ed Ł manifestamente infondato perchØ fondato su censure meramente reiterative di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano in particolare le pagg. 6-7-8 della sentenza impugnata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione evidenziandone la carenza con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità con riferimento al reato ad egli ascritto non Ł anch’esso consentito dalla legge perchØ riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, la quale evidenzia con consono apparato argomentativo l’assenza di elementi probatori idonei a fondare l’applicazione della circostanza attenuante in analisi (si
Ord. n. sez. 1360/2026
CC – 27/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
veda in particolare pag. 10 della sentenza impugnata);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.