Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7912 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7912 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 11/04/1982
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME era stato condannato per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che i primi tre motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativ identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
che, inoltre, il terzo e il quarto motivo di ricorso prospettano questioni non consent nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, ag elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); che, «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra l aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di mer ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizion dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente