Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfessa la Mera Ripetizione dei Motivi d’Appello
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata. Questo caso evidenzia un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è una semplice seconda opportunità, ma richiede un confronto diretto e puntuale con le ragioni del giudice precedente.
I Fatti di Causa: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione basandolo su due motivi principali. In primo luogo, contestava la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la sua condotta dovesse essere inquadrata nel reato meno grave di incauto acquisto (art. 712 c.p.). In secondo luogo, lamentava l’eccessività della pena, dovuta al mancato riconoscimento di alcune attenuanti, tra cui quella della lieve entità del fatto.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un vaglio preliminare di ammissibilità, concludendo per un esito negativo. La decisione si fonda su una valutazione critica della struttura stessa del ricorso.
La Critica Apparente e la Ripetizione dei Motivi
Il primo motivo di ricorso è stato considerato una “pedissequa reiterazione” di quanto già esposto in appello. I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime censure, senza però confrontarsi con le precise e puntuali argomentazioni con cui la Corte d’Appello le aveva respinte. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve svolgere una funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Deve, cioè, individuare gli errori logici o giuridici nel ragionamento del giudice precedente e spiegarne le ragioni. Ripetere semplicemente le proprie tesi equivale a presentare un motivo “non specifico ma soltanto apparente”, che non assolve a tale funzione e conduce a un ricorso inammissibile.
La Genericità sulla Richiesta di Pena Mite
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato generico e, pertanto, inammissibile. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti motivando la sua scelta sulla base di elementi fattuali emersi nel processo, in particolare l’elevato valore dei beni ricettati. Il ricorrente, nel suo ricorso, ha denunciato l’eccessività della pena senza però contestare specificamente questo punto cruciale della motivazione. Non ha spiegato perché il ragionamento della Corte d’Appello fosse errato o illogico. Anche in questo caso, il ricorso non si è confrontato con l'”ordito motivazionale” della sentenza impugnata, risultando privo della specificità richiesta dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso deve essere specifico. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è necessario dimostrare, con argomenti pertinenti e puntuali, dove e perché quella sentenza sia sbagliata. La Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre liberamente tutte le proprie difese. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della decisione impugnata. Un ricorso che ignora le ragioni esposte dal giudice precedente e si limita a ripetere doglianze già esaminate e disattese è un atto processuale inutile, destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La decisione in commento è un monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Preparare un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza d’appello. È indispensabile smontare il ragionamento del giudice di merito, evidenziandone le falle, piuttosto che limitarsi a riaffermare la propria versione. L’esito di un ricorso inammissibile non è neutro: comporta la condanna definitiva, il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una critica specifica e argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio.
È possibile riproporre gli stessi motivi d’appello nel ricorso per cassazione?
No. Secondo la Corte, un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Deve invece contenere una critica puntuale e motivata delle ragioni esposte nella sentenza che si impugna, altrimenti risulta generico e quindi inammissibile.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna è così diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28976 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28976 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che con i primi due motivi di ricorso con il quale si contesta l conferma della responsabilità per la ricettazione ed il mancato inquadrament della condotta nella fattispecie prevista dall’art. 712 cod. pen.. è fond censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedott appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli ste considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolver la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor
che, invero, la Corte d’appello con motivazione congrua e priva di illogici sottolinea gli elementi fattuali in forza dei quali deve ritenersi integ fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen. (si vedano, pag. 4 e 5 della se impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia l’eccessività della pena in regione del mancato riconoscimento della lieve entità della condot e delle attenuanti previste dall’art. 62 n.4) e 648, comma 4 cod. pen. n specifico in quanto non si confronta con l’ordito motivazionale della senten impugnata che ha messo in rilievo come gli elementi emersi — e principalmente il valore dei beni ricettato – fossero incompatibili con il suo riconoscimento;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presi ente